I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 

Premesso che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Richiamato il regolamento che disciplina l’applicazione della suddetta imposta;

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2007, l’attribuzione al funzionario responsabile ICI, designato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 3.4.1993, di ogni finalità prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie e ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 31.12.2005 “Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni per l’anno 2006”, esecutiva;

 

Appurata l’esigenza di incrementare le entrate correnti al fine di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2008-2009 in corso di approvazione;

 

Ritenuto di dover riproporre la determinazione delle aliquote differenziate per l’anno 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo statuto comunale;

 

D E L I B E R A

 

1) Stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2007, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in questo Comune quanto appresso:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale residenti nel Comune - per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,80 °/oo (quattro virgola ottanta per mille);

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione: 6,80 °/oo (sei  virgola ottanta per mille);    

 

2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito  dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi n. 48, 51, 52, lettera A), art. 3, Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

3) L’imposta è ridotta del 50 % (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali  condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’Ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

4) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad unità immobiliari di appartenenti alle Cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi legalmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

5) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata;

 

6) Con successivo provvedimento, il Consiglio Comunale, proporrà la  creazione del fondo per il potenziamento degli uffici del Comune in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, Legge 23 dicembre 1996, n. 622;