COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Estratto dal Verbale n° 3

 

Deliberazione n° 3

 

Oggetto:

I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2010.               

 

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L’anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Marzo, alle ore 18:30 in Tivoli, nella Sede Municipale,

 

Il Commissario Straordinario, Dr. Mario De Meo, nominato con decreto del Presidente del Repubblica in data 22.01.2010, con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Luciano Guidotti, ha adottato la presente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale:

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Premesso che:

 

   - l’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il D.L.vo 504/92 e da esso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte da successivi provvedimenti legislativi;

 

   - l’art 54 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n° 446 come modificato dall’art 6 del D.L.vo 23 marzo 1998 n° 56 ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste per il bilancio comunale;

 

   - ai sensi dell’art 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille in favore dei proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

   - ai sensi dell’art 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n° 431, i comuni possono deliberare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;

 

   - il comma 56 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996 dà facoltà ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

 

   - l’art 3 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, stabilisce che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5%;

 

   - il comma 57 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n 662 stabilisce che una quota del gettito I.C.I. previsto può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune;

 

   - l’art 1 del D.L. 27 maggio 2009 n° 93 pubblicato in G.U. del 28 maggio 2008 n° 124 ha stabilito l’esenzione I.C.I. dell’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9;

 

Dato atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 in merito alla presente deliberazione:

 

   - Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

 

   - Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile;

 

DELIBERA

 

1. di confermare per il 2010 le stesse aliquote e agevolazioni deliberate per l’anno 2009 e precisamente:

   - Aliquota ordinaria 6,8 %° (sei per otto per mille);

   - Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze 4,0%° (quattro virgola zero per mille);

   - Limitatamente agli immobili di categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze limitatamente ad una per ogni categoria catastale (un C2, un C6, un C7;)

 

2. di stabilire le seguenti agevolazioni:

a)        Aliquota al 6%° (sei per mille) per gli opifici e le unità immobiliari destinate alle attività commerciali site nel centro storico;

b)        Aliquota al 2%° per i fabbricati siti nel centro storico i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unità immobiliari dichiarate inagibili ed inabitabili, al recupero su immobili di interesse storico e architettonico e per gli stessi, quei lavori svolti alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali o utilizzazione dei sottotetti;

c)        Aliquota al 2,00°% (due per mille) per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali i cui proprietari eseguano lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

d)        Aliquota al 3,4°% (tre virgola quattro per mille) per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori di restauro delle facciate;

e)        Aliquota allo 0,0°% (zero per mille) per le abitazioni concesse con contratti di locazione rientranti nei criteri dell’accordo territoriale sottoscritto in data 09/03/2005 così come modificato con delibera 403/2005 ed ulteriormente modificato con deliberazione di G.C. del 02/09/2008;

f)          Di considerare alla stregua di abitazione principale, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado di parentela ad esclusione delle relative pertinenze come dall’art 15 del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26 febbraio 2004;

g)        I contribuenti potranno usufruire delle aliquote agevolate solo se le singole unità immobiliari siano state dichiarate in catasto ed il cui classamento sia coerente con la situazione di fatto così come disposto dall’art 1 comma 336 della legge 311/2004.

 

3. di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in € 119,00;

 

4. di stabilire che sono calcolabili con l’aliquota ridotta al 4,00°% una pertinenza per ogni

categoria catastale (un C2, un C6, un C7);

 

5. di stabilire che i soggetti di cui al punto 2 lett. a, b, c, d, e, f della presente deliberazione devono produrre apposita istanza correlata della documentazione che comprovi la situazione cui fanno riferimento entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

 

6. di stabilire che una percentuale pari al 1 (uno) del gettito previsto per l’anno 2010 sarà destinato all’ufficio tributi per finanziare la lotta all’elusione, all’evasione e all’aggiornamento del personale addetto;

 

7. di dare atto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni sono state tenute                 presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario;

 

8. di trasmettere copia della presente delibera al Servizio Finanziario e Bilancio e all’ufficio I.C.I. per gli ulteriori adempimenti di competenza;

 

9. di disporre che la presente deliberazione si pubblicata per estratto in G.U.;

 

            10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.