LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-         che l’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, capo I, del D.L.vo 504/92 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         che l’art. 54 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 come modificato dall’art 6 del D.L.vo 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

-         che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,48,e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

-         che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, compete alla Giunta la determinazione delle tariffe e le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni che costituiscono allegati al bilancio di previsione;

-         che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-         che l’art. 3 della legge 662 del 23 dicembre 1996 stabilisce che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5%;

-         che l’art 1, comma 55 della legge 662 del 23 dicembre 1996 permette ai comuni di elevare la detrazione per l’abitazione principale fino ad un massimo di lire cinquecentomila; (€129.11)

-         che il comma 56 dell’art 1 della legge 662 del 23 dicembre 1996 dà facoltà ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         che, al fine di incentivare l’uso meritorio della proprietà immobiliare appare opportuno estendere l’aliquota per la prima abitazione  alle unità immobiliari appartenenti a soggetti passivi che le concedono in uso gratuito a parenti e affini entro il II grado che la utilizzino come abitazione principale nonché alle abitazioni messe a disposizione del Comune di Tivoli e destinate all’assistenza alloggiativa;                                          

-         che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio si ritiene congruo confermare le aliquote dell’imposta in oggetto stabilite per l’anno 2004

-         che il comma 57 dell’art 1 della legge 662 del 23 dicembre 1996 stabilisce che una quota del gettito I.C.I. può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune;-  

Dato atto che sulla proposta di deliberazione i responsabili dei settori VII e II hanno espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000, parere favorevole rispettivamente per la regolarità tecnico e contabile:

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

 

1) Di approvare le aliquote dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, in questo     Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005 come segue:

   a) Aliquota ordinaria sei virgola otto ( 6,8)  per mille

   b) Aliquota per l’abitazione principale quattro virgola otto (4,8) per mille;

   c) Aliquota del sei per mille (6.00°%) per gli opifici e le unità immobiliari destinate alle attività commerciali site nel centro storico;

  d) Aliquota agevolata al due per mille (2/°%) per i fabbricati i cui proprietari eseguano        lavori atti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico  e per gli stessi, quei lavori volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti  nonché per il restauro delle facciate per un periodo massimo di tre anni dall’inizio dei lavori e comunque per un periodo minimo di un anno.

In quest’ultimo caso, la modalità di fruizione dell’aliquota agevolata sarà:

con beneficio nell’anno in corso se la fine lavori è precedente alla scadenza del versamento della prima rata ( 30 giugno)

con beneficio nell’anno successivo quando la fine lavori è successiva alla scadenza della prima rata 

  e) Aliquota agevolata al due per mille (2/°%) per le unità immobiliari destinate alle attività commerciali, a valere su tutto il territorio comunale, i cui proprietari eseguano lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il beneficio è concedibile per un periodo massimo di tre anni

2)      Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 119,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 La detrazione di cui sopra, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

3)      Di innalzare la detrazione per l’abitazione principale a  € 300,00 per:

a-      gli ultrasessantacinquenni in possesso della sola unità immobiliare condotta direttamente, eventualmente comprensiva di posto auto o cantina o area pertinenziale, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il reddito minimo INPS;

b-     i soggetti passivi il cui nucleo familiare, comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche a patto che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 30000,00 e che i componenti del nucleo familiare non siano possessori a nessun titolo di altre unità immobiliari o parte di esse in tutto il territorio nazionale;

4)      Di stabilire che sono calcolabili con l’aliquota ridotta del 4,8°% una pertinenza per ogni categoria catastale fino ad un massimo di tre (un C/6, un C/2, e un C/7)     relative all’abitazione principale;

5)      Di stabilire l’aliquota del 4,8°% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il II grado che la utilizzino come  abitazione principale;

6)      Di stabilire l’aliquota al 4,8% e la detrazione a € 119,00 per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Tivoli individuate con specifico atto dell’amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa;

7)      Di stabilire che i soggetti di cui al punto 1 commi c- d -e ,  al punto 3 commi a-b e al punto 5 della presente deliberazione, debbono presentare apposita domanda correlata dalla documentazione che comprovi la situazione alla quale fanno riferimento entro e non oltre il 31 dicembre 2005; 

8)      Di stabilire che l’1% del gettito I.C.I. sarà destinata all’ufficio tributi per finanziare la lotta  all’evasione e all’elusione;

9)      Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle detrazioni, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario;

10)  Di trasmettere copia della stessa ai settori II e VII per i relativi adempimenti di competenza;

11) Di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale