- che, al fine di incentivare l’uso meritorio della proprietà immobiliare appare opportuno estendere l’aliquota per la prima abitazione alle unità immobiliari appartenenti a soggetti passivi che le concedono in uso gratuito a parenti e affini entro il II grado che la utilizzino come abitazione principale nonché alle abitazioni messe a disposizione del Comune di Tivoli e destinate all’assistenza alloggiativa;
- che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio si ritiene congruo confermare le aliquote dell’imposta in oggetto stabilite per l’anno 2004
- che il comma 57 dell’art 1 della legge 662 del 23 dicembre 1996 stabilisce che una quota del gettito I.C.I. può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune;-
1) Di approvare le aliquote dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005 come segue:
a) Aliquota ordinaria sei virgola otto ( 6,8) per mille
b) Aliquota per l’abitazione principale quattro virgola otto (4,8) per mille;
c) Aliquota del sei per mille (6.00°%) per gli opifici e le unità immobiliari destinate alle attività commerciali site nel centro storico;
d) Aliquota agevolata al due per mille (2/°%) per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico e per gli stessi, quei lavori volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti nonché per il restauro delle facciate per un periodo massimo di tre anni dall’inizio dei lavori e comunque per un periodo minimo di un anno.
In quest’ultimo caso, la modalità di fruizione dell’aliquota agevolata sarà:
con beneficio nell’anno in corso se la fine lavori è precedente alla scadenza del versamento della prima rata ( 30 giugno)
con beneficio nell’anno successivo quando la fine lavori è successiva alla scadenza della prima rata
e) Aliquota agevolata al due per mille (2/°%) per le unità immobiliari destinate alle attività commerciali, a valere su tutto il territorio comunale, i cui proprietari eseguano lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il beneficio è concedibile per un periodo massimo di tre anni
2) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 119,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione di cui sopra, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
3) Di innalzare la detrazione per l’abitazione principale a € 300,00 per:
a- gli ultrasessantacinquenni in possesso della sola unità immobiliare condotta direttamente, eventualmente comprensiva di posto auto o cantina o area pertinenziale, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il reddito minimo INPS;
b- i soggetti passivi il cui nucleo familiare, comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche a patto che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 30000,00 e che i componenti del nucleo familiare non siano possessori a nessun titolo di altre unità immobiliari o parte di esse in tutto il territorio nazionale;
4) Di stabilire che sono calcolabili con l’aliquota ridotta del 4,8°% una pertinenza per ogni categoria catastale fino ad un massimo di tre (un C/6, un C/2, e un C/7) relative all’abitazione principale;
5) Di stabilire l’aliquota del 4,8°% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il II grado che la utilizzino come abitazione principale;
6) Di stabilire l’aliquota al 4,8% e la detrazione a € 119,00 per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Tivoli individuate con specifico atto dell’amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa;
7) Di stabilire che i soggetti di cui al punto 1 commi c- d -e , al punto 3 commi a-b e al punto 5 della presente deliberazione, debbono presentare apposita domanda correlata dalla documentazione che comprovi la situazione alla quale fanno riferimento entro e non oltre il 31 dicembre 2005;
8) Di stabilire che l’1% del gettito I.C.I. sarà destinata all’ufficio tributi per finanziare la lotta all’evasione e all’elusione;
9) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle detrazioni, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario;
10) Di trasmettere copia della stessa ai settori II e VII per i relativi adempimenti di competenza;
11) Di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale