COMUNE DI SUBIACO

 

PROVINCIA DI ROMA

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Nr.   8

COPIA

Data 30-03-07

 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2007.

 

 

 

I L   C O N S I G L I O

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, in data 9/03/2006, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

1)      nella misura del 5,50 ( cinque virgola cinquanta per mille, alle abitazioni principali ;

2)      nella misura del 7 (sette) per mille alle abitazioni secondarie e alle aree fabbricabili;

 

3)      le seguenti detrazioni:

      - a in € 114 per l’abitazione principale;

      - b in € 130 per l’abitazione principale con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore

        ad € 10.000                  

      - c in € 207 per anziani che al 31/12/2005 abbiano compiuto il 65° anno di età e con reddito complessivo

              lordo del nucleo familiare non superiore ad € 12.000;                           

      - d in € 258 per abitazione principale di pensionato che vive da solo con reddito complessivo lordo pari

        alla pensione minima INPS;

       I soggetti di cui al punto 3-b, 3-c e 3-d devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

a)       possesso del titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, solo dell’abitazione   principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);

b)      il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4,   A5, A6

 

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto:

- l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di confermare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 13 votanti n. 13 , astenuti n. 0 , voti favorevoli n. 11 voti contrari n.  2 (Ramoni, Pelliccia)

D E L I B E R A

1- di confermare per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione     dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

 a) nella misura del 5,50 ( cinque virgola cinquanta per mille), l’aliquota  per le abitazioni

 

b) nella misura del 7,00 (sette) per mille, l’aliquota da applicare per le  abitazioni secondarie e alle aree    fabbricabili;

 

2-Di confermare per l’anno 2007 le seguenti detrazioni:

 

      - a    € 114,00      per l’abitazione principale;

 

     - b   € 130,00       per l’abitazione principale con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non 

                                  superiore a d €  10.000,00

 

     - c   € 207,00       per anziani che al 31/12/2006 abbiano compiuto il 65° anno di età e con reddito

                                 complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00;  

                        

     - d   € 258 ,00     per abitazione principale di pensionato che vive da solo con reddito complessivo lordo   

                                 pari alla pensione minima  INPS;

 

       I soggetti di cui al punto 3-b, 3-c e 3-d devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:

   -     possesso del titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, solo dell’abitazione           principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);

 

   -    il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4,         A5, A6;

 

3 -  Di dare atto che, con riferimento al precedente punto 3:

      -  la detrazione effettiva non deve superare l’importo dell’imposta calcolata sulla rendita della sola

         abitazione principale;

      -  ogni contribuente, che ne avesse diritto, potrà usufruire di una sola delle su esposte detrazioni;

 

-         per beneficiare delle detrazioni di cui sopra viene definita la seguente procedura:

 

AUTOCERTIFICAZIONE: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2007  di apposito stampato da richiedere all’ufficio Tributi del Comune.

 

PER L’INDIVIDUAZIONE E LE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE: situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

 

PER IL REDDITO: quello percepito nell’anno precedente, presentando copia del 730 o Mod. Unico o CUD;

 

 

 

4-Di  dare atto:

a)           che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)           che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

5 -  copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

 

Con votazione legalmente espressa:

 

presenti n. 13 votanti n. 13 , astenuti n. 0 , voti favorevoli n. 11 voti contrari n.  2 (Ramoni, Pelliccia)

DELIBERA

 

L’immediata esecutività della presente deliberazione.

 

 

 

 

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to VERGARI MARCO

f.to  Costa dott.ssa Teresa