ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N° 6 DEL 30/042007 CONFORME ALL'ORIGINALE.
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili, come da deliberazione di G.C. n° 48 del 10/05/2006 e dal regolamento ICI approvato con atto C.C. n. 57 del 28/12/’98 modificato con atto C.C. n° 2 del 08/02/2007;
a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale, per gli alloggi posseduti e non locati e per le aree fabbricabili, nonché per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nelle successive lettere b e c 7 per mille;
b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, nonchè negozi (ad esclusione degli immobili di cui alla successiva lettera d ) botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attività produttive ed abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni 5,5 per mille;
c) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado 5,5 per mille;
d) aliquota agevolata da applicare ai proprietari di locali in cui vengono svolte attività commerciali di vicinato, settore alimentare situati nel centro storico 4,0 per mille; tale agevolazione dovrà essere richiesta esclusivamente dall’esercente dell’attività anche nel caso in cui non sia proprietario dell’immobile.
2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29.
4) Per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo famigliare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilità, sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall’imposta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte Euro154,94.
Componenti nucleo famigliare Limite di reddito complessivo
fino a 2 componenti euro 5786.89
“ 3 componenti euro 7016.06
“ 4 componenti euro 8258.14
“ 5 componenti euro 9567.36
Si da atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione, e che, per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme di cui al Regolamento ICI approvato con propria deliberazione n. 57 del 28/12/1998.
Per i nuclei famigliari che abbiano al loro interno una persona disabile, anche minorenne, circostanza da comprovarsi con apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità, con un punto di invalidità non inferiore al 75% e con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 7000,00, la detrazione per l’abitazione principale passa da Euro 103,29 a Euro 154,94.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI: 1 (Giordani)
ASTENUTI: /
DELIBERA
il presente atto immediatamente esecutivo.