è stata convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 con il quale è stata istituita l’ICI e le successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 55 della L. 23/12/96 n. 662 che ha modificato la normativa previgente stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta e attribuendo ai Comuni la possibilità di diversificare le aliquote in relazione a fattispecie diverse dall’abitazione principale;
Vista la propria precedente deliberazione n. 3 del 27/03/99 esecutiva con la quale venivano fissate le aliquote per l’anno 1999 come segue:
a) aliquota da applicare ai soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, negozi, botteghe artigiane ed altri immobili in cui si esercitano attività produttive, nonché abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio con dimora abituale in Segni) 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonché per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nella precedente lettera a) 7 per mille;
Vista la deliberazione G.C. n. 47 del 10/05/2004 con la quale venivano confermate le aliquote dell’anno 2003 per l’esercizio 2004;
Vista la delibera del C.C. n.7 del 29/02/2000.
Visto il Regolamento ICI approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 28/12/1998;
Vista la L. 23/12/1996 n. 662 che all’art. 3, comma 53 testualmente recita "........l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati";
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n.314 del 30/12/2004, con il quale è stato differito al 28/02/2005 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005 da parte degli Enti Locali;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/05/1999;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ovvero Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I., imposta comunale sugli immobili, come da deliberazione di G.C. n° 47 del 10/05/2004 e dal regolamento ICI approvato con atto C.C. n. 57 del 28/12/’98
a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonché per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nelle successive lettere b e c 7 per mille;
b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, nonchè negozi (ad esclusione degli immobili di cui alla successiva lettera d ) botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attività produttive ed abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni 5,5 per mille;
c) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado 5,5 per mille;
d) aliquota agevolata da applicare ai proprietari di locali in cui vengono svolte attività commerciali di vicinato, settore alimentare situati nel centro storico 4,0 per mille; tale agevolazione dovrà essere richiesta esclusivamente dall’esercente dell’attività anche nel caso in cui non sia proprietario dell’immobile.
2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29.
4) Per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo famigliare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilità, sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall’imposta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte Euro154,94.
Componenti nucleo famigliare Limite di reddito complessivo
fino a 2 componenti euro 5786.89
" 3 componenti euro 7016.06
" 4 componenti euro 8258.14
" 5 componenti euro 9567.36
Si da atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione, e che, per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme di cui al Regolamento ICI approvato con propria deliberazione n. 57 del 28/12/1998.
5) Per i nuclei famigliari che abbiano al loro interno una persona disabile, anche minorenne, circostanza da comprovarsi con apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità, con un punto di invalidità non inferiore al 75% e con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 7000,00, la detrazione per l’abitazione principale passa da Euro 103,29 a Euro 154,94.