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D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nell’anno 2008 come segue:

• Aliquota ordinaria 5 per mille;

• Aliquota per abitazione principale 4,75 per mille;

2. DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

3. DI DARE ATTO che nel rispetto dell’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, e spetta proporzionalmente alla quota di possesso. Sono tuttavia escluse dal beneficio in parola le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. DI DARE ATTO che tali detrazioni potranno essere estese anche per le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi tali i box o cantine ubicati nello stesso immobile con l'abitazione principale, e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni.

5. DI DOVER STABILIRE che per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata unicamente la detrazione nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, proporzionalmente alla quota di possesso, senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244;

6. DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;

7. DI STABILIRE che la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;

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