OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO
2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Territoriali;
VISTO il D.L. 30.12.1992 n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
VISTO il Capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote vengono prorogate di anno in anno;
RITENUTO di dover stabilire come segue l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007:
· Aliquota ordinaria 5 per mille;
· Aliquota per abitazione principale 4.75 per mille;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92, cosi come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 662/96 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che tale detrazione sarà estesa anche per le relative pertinenze (box, cantina, garage ecc);
PRESO ATTO che nel rispetto dell’art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 come modificato dal D.L. 50/97 convertito nella Legge 122/97 viene data facoltà ai Comuni di elevare fino a € 258.23 l’importo della detrazione per abitazione principale anche limitatamente ai soggetti in particolare situazione di disagio economico-sociale;
RITENUTO di dover stabilire una ulteriore detrazione di € 51.65 limitata ai soggetti in particolare situazione di disagio economico-sociale così individuati:
1. Cittadini che al 1.1.2007 hanno compiuto 70 anni di età con un reddito annuo pro capite non superiore a € 6.000,00;
2. Nuclei familiari con almeno tre figli naturali e legittimi a carico e con reddito familiare inferiore ad € 30.000,00;
RITENUTO di dover stabilire che l’ulteriore detrazione potrà essere applicata unicamente sugli immobili adibiti ad abitazione principale nonché alle relative pertinenze dei soggetti sopra indicati. Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata solo se questi siano in possesso dei requisiti per ottenere la ulteriore detrazione.
RITENUTO dover fissare in € 2.00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi nel rispetto del comma 168 della Legge 296/2006;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel comma 165 della Legge 296/2006 che demanda a ciascun Ente la determinazione della misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, e ritenuto di dover fissare la misura annua degli interessi nella percentuale pari al tasso di interesse legale;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n. 42 del 29.6.1998 esecutivo;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano e cioè:
Presenti n. 15
Votanti n. 12
Favorevoli n. 12
Contrari n. ==
Astenuti n. 3 (Ortolani A.M., D’Achille Riccardo, Caccia Bettina)
D E L I B E R A
1. DI APPROVARE l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nell’anno 2007 come segue:
· Aliquota ordinaria 5 per mille;
· Aliquota per abitazione principale 4.75 per mille;
2. DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
3. DI DARE ATTO che tale detrazione potrà essere estesa anche per le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi tali i box o cantine ubicati nello stesso immobile con l'abitazione principale, e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni.
4. DI DOVER STABILIRE una ulteriore detrazione di € 51.65 limitata ai soggetti in particolare situazione di disagio economico-sociale così individuati:
1. Cittadini che al 1.1.2007 hanno compiuto 70 anni di età con un reddito annuo pro capite non superiore a € 6.000,00;
2. Nuclei familiari con almeno tre figli naturali e legittimi a carico e con reddito inferiore ad € 30.000,00;
5. DI DOVER STABILIRE che l’ulteriore detrazione potrà essere applicata unicamente sugli immobili adibiti ad abitazione principale nonché alle relative pertinenze dei soggetti indicati. Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, potrà essere applicata solo se questi siano in possesso dei requisiti per ottenere la ulteriore detrazione;
6. DI FISSARE in € 2.00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi;
7. DI STABILIRE che la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;
8. DI APPROVARE i valori delle aree edificabili come da allegata tabella che forma parte integrante della presente deliberazione: