ALIQUOTE ICI - ANNO 2011

Del.C.C. n. 27/2011

9 per mille

- immobili destinati a uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

6,9 per mille

- aliquota ordinaria.

- aree fabbricabili.

Ai sensi dell’art. 59, lett. g) del D.Lgs. 446/97 e vista la nota prot. 17026 del 22/04/2011 redatta dal Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio e dal Responsabile del Servizio Progr.Territoriale e Pian. Urbanistica, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili viene determinato al primo gennaio 2011 come da tabella 1. (*)

6,0 per mille

- immobili adibiti ad uso non abitativo.

- relativamente alle sole unità immobiliari iscritte o da iscrivere in Catasto destinate a uso non abitativo di proprietà delle società associate al C.A.I.MO. - Consorzio Area Industriale di Monterotondo e in regola con i pagamenti delle quote consortili annue, secondo quanto stabilito nella convenzione n. Rep. 1729 del 05.09.2001, si riconosce, sulla base della presente aliquota, una riduzione dello 0,5 per mille.

5,3 per mille

- abitazione principale, con detrazione di imposta di euro 108,46 per gli immobili non compresi tra le esenzioni previste dal D.L.93/2008 convertito in legge con la L.126/2008

2,0 per mille

- immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della L. n. 431/98 (presentazione richiesta mediante apposita modulistica, allegando obbligatoriamente in copia il contratto, entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell’ICI, pena la decadenza dell’agevolazione. La dichiarazione non ha valore retroattivo).

- unità immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del Comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza abitativa.

Riduzioni

- riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con applicazione dell’aliquota ordinaria del 6,9 per mille, a condizione che venga preventivamente comunicata l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni mediante apposita modulistica (presentazione richiesta mediante apposita modulistica, da rinnovare obbligatoriamente per ogni anno durante il quale si protraggono le suindicate condizioni, entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell’ICI, pena la decadenza della riduzione); la dichiarazione non ha valore retroattivo.

- è considerata parte integrante dell’abitazione principale una sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in Catasto e purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. L’esenzione prevista dall’art.1 del D.L. 93/2008 si applica, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull’ICI, ad una sola pertinenza;

- ai fini dell’esenzione prevista dall’art.1 del D.L.93/2008 per l’abitazione principale (per la cui definizione, si rimanda alla definizione prevista dal D.Lgs 504/92 s.m.i. e al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI), sono assimilate alle abitazioni principali per l’anno 2011 anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado; per l’ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell’ICI, pena la mancata applicazione dell’esenzione, tranne che per le situazioni già dichiarate in precedenza e non mutate. La dichiarazione non ha valore retroattivo.

- La cessazione di tale esenzione, qualora venissero meno i requisiti minimi del contribuente per usufruire della stessa, deve essere comunicata entro e non oltre i 30 giorni seguenti all’avvenuta cessazione.

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(*) = tabella 1 – Valore delle aree fabbricabili per l’anno 2011 disponibile su www.comune.monterotondo.rm.it - sezione ICI

Ulteriori informazioni su www.comune.monterotondo.rm.it .