ESTRATTO DELIBERA ALIQUOTE 2010:
- 9 per mille:
per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota si applica agli immobili non locati eccedenti la seconda unità abitativa posseduta dallo stesso proprietario. Per seconda unità abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra le unità abitative eccedenti.
- 6,9 per mille:
aliquota ordinaria;
- 6,9 per mille:
per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 59, lett. g) del D.Lgs. 446/97 e vista la nota prot. 7061 del 15/02/2007 redatta dal Responsabile del Servizio Area Tecnica e Attività Produttive il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili viene così confermato al primo gennaio 2010:
a) 180,80 euro al metro cubo edificabile per le aree fabbricabili a destinazione abitativa;
b) 180,80 al metro cubo edificabile per le aree fabbricabili a destinazione direzionale/commerciale;
c) 111,70 al metro quadrato edificabile per le aree fabbricabili a destinazione industriale e artigianale.
- 6,0 per mille:
per immobili adibiti ad uso non abitativo;
- 5,5 per mille:
per gli immobili adibiti ad uso non abitativo di proprietà delle società associate al C.A.I.MO. - Consorzio Area Industriale di Monterotondo ed in regola con i pagamenti delle quote consortili annue, secondo quanto stabilito nella convenzione n. Rep. 1729 del 05.09.2001;
- 5,3 per mille:
per l'abitazione principale, con detrazione di imposta di euro 108,46 per gli immobili non compresi tra le esenzioni previste dal D.L.93/2008 convertito in legge con la L.126/2008;
- 4,0 per mille:
per le aree all'interno del P.R.G. per le quali siano stati raggiunti accordi preliminari che prevedono la cessione volontaria da parte di privati per aree da destinarsi ad opere pubbliche, come meglio specificato nella Delibera C.C. n.48 del 27/04/2004.
- 2,0 per mille:
a) immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della L. 431 art. 2 comma 3 (presentazione richiesta mediante apposita modulistica, allegando obbligatoriamente in copia il contratto, entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell'ICI, pena la decadenza dell'agevolazione. La dichiarazione non ha valore retroattivo);
b) unità immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del Comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell'Amministrazione e destinate all'assistenza abitativa;
Si applicano inoltre le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con applicazione dell'aliquota ordinaria del 6,9 per mille, a condizione che venga preventivamente comunicata l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni mediante apposita modulistica (presentazione richiesta mediante apposita modulistica, da rinnovare obbligatoriamente per ogni anno durante il quale si protraggono le suindicate condizioni, entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell'ICI, pena la decadenza della riduzione); la dichiarazione non ha valore retroattivo.
- è considerata parte integrante dell'abitazione principale una sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in Catasto e purché sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. L'esenzione prevista dall'art.1 del D.L. 93/2008 si applica, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ICI, ad una sola pertinenza;
- ai fini dell'esenzione prevista dall'art.1 del D.L.93/2008 per l'abitazione principale (per la cui definizione, si rimanda alla definizione prevista dal D.Lgs 504/92 s.m.i. e al Regolamento Comunale sull'ICI), sono assimilate alle abitazioni principali per l'anno 2010 anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in
linea collaterale entro il secondo grado; per l'ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il termine della scadenza del pagamento a saldo dell'ICI, pena la mancata applicazione dell'esenzione, tranne che per le situazioni già dichiarate in precedenza e non mutate. La dichiarazione non ha valore retroattivo. La cessazione di tale esenzione, qualora venissero meno i requisiti minimi del contribuente per usufruire della stessa, deve essere comunicata entro e non oltre i 30 giorni seguenti all'avvenuta cessazione.