6,9 per mille l’aliquota I.C.I. ordinaria;
6,0 per mille gli immobili adibiti ad uso non abitativo;
5,3 per mille per l’abitazione principale, con detrazione di imposta di euro 108,46, oltre a quella prevista dall’art.1 comma 5 Legge Finanziaria 2008 n.244 del 21/12/2007;
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad uso non abitativo di proprietà delle società associate al Consorzio Area Industriale di Monterotondo, ed in regola con i pagamenti delle quote consortili, secondo quanto stabilito nella convenzione n. Rep. 1729 del 05.09.2001;
4,0 per mille per i seguenti casi:
- anziani di età superiore a 65 anni singoli o coniugati aventi in proprietà la sola abitazione principale, secondo i limiti di reddito calcolati sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per l’anno 2006 non superiore a 7.500 (settemilacinquecento) euro; per l’ottenimento di tale agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro l’anno corrente;
- immobili posseduti da privati nel cui stato di famiglia sia compreso un disabile psico-fisico permanente, secondo quanto previsto dalla Legge 05.02.1992, n. 104, con invalidità pari o superiore al 75%, convivente, limitatamente alla prima casa, secondo i limiti di reddito di cui al precedente comma ;
- unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà delle giovani coppie fino a tre anni dalla data del matrimonio e con reddito del nucleo familiare secondo i limiti di reddito di cui al primo comma;
2 per mille
- immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della L. 431 art. 2 comma 3 (previa presentazione della documentazione probatoria) ;
- unità immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del Comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza abitativa;
- immobili di proprietà dell’ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma;
9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota si applica agli immobili eccedenti la seconda unità abitativa posseduta dallo stesso proprietario, tra quelle tenute a disposizione. Per seconda unità abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra le unità abitative eccedenti.
6,9 per mille per le aree fabbricabili;
Ai sensi dell’art. 59, lett. G) del D.Lgs. 446/97, e vista la nota prot. 7061 del 15/02/2007 redatta dal Responsabile del Servizio Area Tecnica e Attività Produttive che si allega al presente atto, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili viene così determinato al primo gennaio 2008
- 180,80 euro al metro cubo edificabile per le aree fabbricabili a destinazione abitativa;
- 180,80 al metro cubo edificabile per le aree fabbricabili a destinazione direzionale/commerciale
- 111,70 al metro quadrato edificabile per le aree fabbricabili a destinazione industriale e artigianale.
4,0 per mille per le aree all’interno del P.R.G. per le quali siano stati raggiunti accordi preliminari che prevedono la cessione volontaria da parte di privati per aree da destinarsi ad opere pubbliche, come meglio specificato nella Delibera C.C. n.48 del 27/04/2004.
Si applicano inoltre le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a condizione che venga preventivamente comunicata l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni;
- sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto e purché siano esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado; per l’ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro l’anno corrente, tranne che per le situazioni già dichiarate e non mutate.