Deliberazione n. 46

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI     DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Anno 2011

VERBALE N. 51

Seduta Pubblica del 6/7 luglio 2011

 
OMISSIS
 

DELIBERA

1.         di determinare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A)        nella misura del 4,6 per mille, applicata nei seguenti casi:

a1)       abitazioni principali per le quali non risulta applicabile l’esenzione di cui al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. A tali unità immobiliari si applica, altresì, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo di effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale;

a2)       unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale D/8), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia il titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata che nei suddetti locali svolge l’attività. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’unità immobiliare venga utilizzata dalla persona fisica, titolare dell’attività in tali locali esercitata, che al contempo sia il legale rappresentante o l’amministratore di tale società. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

a3)       terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal soggetto passivo dell’imposta, direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio o a parenti ed affini entro il secondo grado del soggetto passivo dell’imposta. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività agricola sia esercitata direttamente dal legale rappresentante o amministratore di tale società, ovvero sia data in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado dello stesso rappresentante legale o amministratore. La persona fisica che esercita l’attività agricola deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139 del 1998;

a4)       unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 130 del 14 giugno 2005, e successive disposizioni attuative;

a5)       unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti in Roma Capitale e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998.

B)        Nella misura del 6 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge

n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti in Roma Capitale e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998.

C)        Nella misura del 9 per mille, per le aree fabbricabili, ai sensi dell’articolo 5bis del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni.

D) Nella misura del 10 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute al 1° gennaio 2009, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2011. L’aliquota del 10 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, che siano:

d1)       concesse in uso gratuito al coniuge, a condizione che il soggetto passivo presenti esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, una comunicazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento in materia di ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all’uopo richiesti;

d2)       concesse in comodato con contratti registrati nei confronti di altri soggetti;

d3)       in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili.

E)        Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2011 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.

F)         Sono esentati dall’Imposta Comunale sugli Immobili i proprietari con procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, per la durata della sospensione differita siano alla data del 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 5 comma 7 bis del D.L. n. 194/2009, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010. L’esenzione è riconosciuta a condizione che i suddetti immobili siano locati a conduttori in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall’art. 1 comma 1 della legge 8 febbraio 2007 n. 9: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a Euro 27.000,00, essere o avere nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza. L’esenzione si applica, alle stesse condizioni, anche agli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni o persone con handicap gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti che permettano di poter accedere alla locazione di un nuovo immobile. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del D.L. 20 ottobre 2008 n. 158, come convertito con modificazioni dalla legge del 18 dicembre 2008 n. 199.

f1) l’esenzione di cui alla lettera F concerne solo gli immobili interessati dalle procedure esecutive di rilascio fatta eccezione per i casi relativi a provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, effettuata alla prima scadenza del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 3 legge 9 dicembre 1998 n. 341. I soggetti che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI nei termini previsti dall’apposito Regolamento Comunale dell’ICI.

2.         Per poter beneficiare delle aliquote agevolate di cui alle lettere A), B), ed E), il soggetto passivo è tenuto a presentare, esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, una comunicazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento in materia di ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all’uopo richiesti. La mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento in materia di ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione.

 
OMISSIS