Protocollo RC n. 30356/08
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con
l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti
deliberazioni:
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 59
Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei
terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008.
(O M I S S I S)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera, con i poteri del Consiglio
Comunale:
1) Di determinare per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni
e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:
a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica
soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
residenti nel Comune;
a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nello Stato;
a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini
entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;
a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a
laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse
pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo
dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il
rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a
responsabilità limitata che è titolare di tale attività.
Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità
immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado,
nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa
collaborino.
Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo
dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il
titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il
rappresentante legale o l’amministratore di tale società.
La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile
commerciale per ciascun soggetto passivo;
a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola
dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di
persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al
coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo
grado.
Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo
dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività
sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero
dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore
dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.
Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le
abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di
cui al D.P.R. n. 139/1998;
a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione
e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e
successive disposizioni attuative;
a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone
fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, nei confronti di
soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti
universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti
nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi
definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 2 dell’art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;
a9) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della
casa coniugale a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
Per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2), a3) ed a9) si applica la
detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e la
detrazione di cui all’art. 8, comma 2 bis, dello stesso D.Lgs. n. 504 del
1992, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui
soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati
contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431
del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale,
ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici
o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli
accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui
al comma 2 dell’art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;
C) nella misura del 9,0 per mille:
c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio
2008. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9,0 per mille
si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso
abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta
soggetta all’aliquota del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si
applica all’unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione
a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso
gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono
anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per
ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.
L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate
ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività
esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per
le quali si applica l’aliquota ordinaria;
c2) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto
passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le
medesime prima del decorso di cinque anni;
D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di
proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater) di Roma,
regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trovano applicazione le
detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 504 del 1992;
E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate
ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui
alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio
2008 in regime di proroga.
Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di
locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del
proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla
necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di
parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in
possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente
registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del
7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.
Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4),
a5) a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto
cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre 2009 nel caso di
invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis
comma 1, del Regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.
I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative
tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla
comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano
applicare l’aliquota ordinaria.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui
all’art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di
accertamento della maggiore imposta dovuta.
La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare
delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali
condizioni d’imposizione.
La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità
immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l’anno 2007 o per anni
precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l’anno 2008;
F) nella misura dell’1 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e
condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo
familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 allegata e parte
integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il
nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo
familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole
categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e inclusi gli
eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad
imposta sostitutiva.
2) Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di ICI di Euro 154,94 da
aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e
fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale
e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina
o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente
si riscontri il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:
a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in
reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 al 1° gennaio
dell’anno di applicazione dell’imposta ICI;
b) presenza al 1° gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori
della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle
vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;
c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da
oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano
iscritti nella lista regionale di mobilità;
d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di
applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
e) presenza di uno o più figli minori;
f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di
invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, o di minori con
handicap grave.
Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti
organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di
lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti
che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n. 30 del 2003 e
ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di
ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell’anno d’imposta.
In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione
alle seguenti condizioni:
a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI,
compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto
auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di
essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta ICI complessivamente superiore ad
Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori
imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il
nucleo familiare;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo ICI,
non sia superiore a quello individuato nella tabella 1 allegata e parte integrante
del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo
familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è
determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di
reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per
l’abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva”.
Ai fini di cui ai precedenti punti nn. 1, lett. F e 2:
a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere
risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di
accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto
dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico
nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di
famiglia.
3) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a
presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre
2009 nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 bis del Regolamento ICI, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al
punto 2 e dichiarando altresì:
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità
dell’ulteriore detrazione;
b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare;c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità,
effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato
come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di
ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei
redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli
oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale inclusi gli eventuali
redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta
sostitutiva.
Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali
condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).
Per i casi di cui al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.
4) La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19,
comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento
della maggiore imposta dovuta.
5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinati come
sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella tabella 1 allegata
e parte integrante del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun
componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi
appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri
deducibili e della deduzione per l’abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi
esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Tabella 1 – Limiti di reddito familiare per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di
Euro 154,94 e dell’aliquota dell’1 per mille
dell’aliquota dell’1 per mille
Numero componenti nucleo familiare |
Limiti ordinari |
Famiglia con disabile |
|
Euro |
Euro |
1 componente |
12.115,00 |
21.805,00 |
2 componenti |
12.250,00 |
21.960,00 |
3 componenti |
15.917,00 |
25.467,20 |
4 componenti |
22.406,00 |
35.849,60 |
5 componenti |
25.959,00 |
41.534,40 |
6 componenti |
29.146,00 |
41.534,40 |
più di 6 componenti |
+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente |
41.534,40 |
6) Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di ICI di Euro 90,00 da
aggiungersi alla detrazione già prevista per le abitazioni principali e fino a
concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per
le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o
soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non superi
l’importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate
al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con
quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione
devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI,
compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto
auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di
essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta ICI complessivamente superiore ad
Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori
imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il
nucleo familiare;
b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato D.Lgs.
n. 109/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative,
ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);
c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni
compiuti al 1° gennaio dell’anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza
di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si
considerano autonomi ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente
comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente
l’agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo
familiare d’origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un
reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l’anno d’imposta
precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio
universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di
una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo
dell’ISEE è quello della famiglia di origine.
7) Dal valore dell’ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono
detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro
corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo
dell’ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata
al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data
del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il
60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli
a carico;
c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data
del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta non abbiano già compiuto
il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui
alla lettera a) non è cumulabile con le altre.
Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da
utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00;
2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti,
parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.
Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel
nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap
psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in
cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
8) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui al punto 6), il soggetto passivo è
tenuto a presentare entro il 30 giugno 2009 la dichiarazione sostitutiva unica
dell’ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto
dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/1998, nonché la comunicazione, redatta su
apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione
Comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali
condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione
sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione
possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e
convenzionati con il Comune di Roma.
9) I contribuenti che hanno già usufruito per l’anno 2007 dell’applicazione dell’aliquota
dell’uno per mille e dell’ulteriore detrazione di Euro 154,94, applicano, anche per
l’anno 2008, se più favorevoli, le disposizioni in materia di determinazione del
reddito in vigore nell’anno 2007 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54 del 22 marzo 2007.
(O M I S S I S)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. MORCONE
IL SEGRETARIO GENERALE
V. G
AGLIANI CAPUTO La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 01 Aprile 2008.....al 15 Aprile 2008.................…… e non sono state prodotte opposizioni.
Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
dal 11 Aprile 2008
La presente deliberazione è stata adottata in data
26 marzo 2008.Dal Campidoglio, li 16 Aprile 2008
………………p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
Stefano Carlizza…..