Protocollo RC n. 30356/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO

STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel

Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario

Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con

l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti

deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 59

Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei

terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini

dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera, con i poteri del Consiglio

Comunale:

1) Di determinare per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni

e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:

a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica

soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

residenti nel Comune;

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

cittadini italiani non residenti nello Stato;

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini

entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a

laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse

pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo

dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il

rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a

responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità

immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado,

nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa

collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo

dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il

titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il

rappresentante legale o l’amministratore di tale società.

La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile

commerciale per ciascun soggetto passivo;

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola

dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di

persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al

coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo

grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo

dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività

sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero

dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore

dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui

all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le

abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di

cui al D.P.R. n. 139/1998;

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione

e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui

alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e

successive disposizioni attuative;

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone

fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati

ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, nei confronti di

soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti

universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti

nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi

definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al

comma 2 dell’art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;

a9) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della

casa coniugale a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso

comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2), a3) ed a9) si applica la

detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e la

detrazione di cui all’art. 8, comma 2 bis, dello stesso D.Lgs. n. 504 del

1992, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui

soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati

contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431

del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale,

ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici

o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli

accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui

al comma 2 dell’art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;

C) nella misura del 9,0 per mille:

c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino

essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio

2008. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9,0 per mille

si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso

abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta

soggetta all’aliquota del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si

applica all’unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione

a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso

gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono

anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per

ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.

L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate

ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività

esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per

le quali si applica l’aliquota ordinaria;

c2) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto

passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le

medesime prima del decorso di cinque anni;

D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di

proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater) di Roma,

regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trovano applicazione le

detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 504 del 1992;

E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate

ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui

alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio

2008 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di

locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del

proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla

necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di

parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in

possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente

registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del

7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4),

a5) a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto

cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre 2009 nel caso di

invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis

comma 1, del Regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e

soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative

tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla

comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano

applicare l’aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui

all’art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di

accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare

delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali

condizioni d’imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità

immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l’anno 2007 o per anni

precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l’anno 2008;

F) nella misura dell’1 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e

condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo

familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 allegata e parte

integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il

nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo

familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole

categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e inclusi gli

eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad

imposta sostitutiva.

2) Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di ICI di Euro 154,94 da

aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e

fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale

e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina

o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente

si riscontri il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in

reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 al 1° gennaio

dell’anno di applicazione dell’imposta ICI;

b) presenza al 1° gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori

della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle

vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da

oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano

iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di

applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al

75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla

tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,

n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di

invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, o di minori con

handicap grave.

Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti

organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di

lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti

che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs.

10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n. 30 del 2003 e

ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di

ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell’anno d’imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione

alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI,

compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto

auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di

essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta ICI complessivamente superiore ad

Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori

imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il

nucleo familiare;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo ICI,

non sia superiore a quello individuato nella tabella 1 allegata e parte integrante

del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo

familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è

determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di

reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per

l’abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva”.

Ai fini di cui ai precedenti punti nn. 1, lett. F e 2:

a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere

risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di

accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;

b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto

dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico

nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di

famiglia.

3) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a

presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre

2009 nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti

dell’art. 14 bis del Regolamento ICI, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al

punto 2 e dichiarando altresì:

a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità

dell’ulteriore detrazione;

b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare;

c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità,

effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);

d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato

come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di

ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei

redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli

oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale inclusi gli eventuali

redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta

sostitutiva.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali

condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).

Per i casi di cui al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

4) La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19,

comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento

della maggiore imposta dovuta.

5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinati come

sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella tabella 1 allegata

e parte integrante del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun

componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi

appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri

deducibili e della deduzione per l’abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi

esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella 1 – Limiti di reddito familiare per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di

Euro 154,94 e dell’aliquota dell’1 per mille

dell’aliquota dell’1 per mille

Numero componenti

nucleo familiare

Limiti ordinari

 

Famiglia con disabile

 

 

Euro

Euro

1 componente

12.115,00

21.805,00

2 componenti

12.250,00     

21.960,00

3 componenti

15.917,00    

25.467,20

4 componenti

22.406,00    

35.849,60

5 componenti

25.959,00    

41.534,40

6 componenti

29.146,00    

41.534,40

più di 6 componenti

+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente

 

41.534,40

 

6) Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di ICI di Euro 90,00 da

aggiungersi alla detrazione già prevista per le abitazioni principali e fino a

concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per

le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o

soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell’indicatore

della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998,

n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non superi

l’importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate

al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con

quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione

devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI,

compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto

auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di

essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta ICI complessivamente superiore ad

Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori

imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il

nucleo familiare;

b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato D.Lgs.

n. 109/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative,

ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);

c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni

compiuti al 1° gennaio dell’anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza

di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si

considerano autonomi ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente

comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente

l’agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo

familiare d’origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno di

riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un

reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l’anno d’imposta

precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio

universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di

una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo

dell’ISEE è quello della famiglia di origine.

7) Dal valore dell’ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono

detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro

corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo

dell’ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata

al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:

a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data

del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il

60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli

a carico;

c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data

del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta non abbiano già compiuto

il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui

alla lettera a) non è cumulabile con le altre.

Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da

utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00;

2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti,

parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel

nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap

psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,

n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in

cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

8) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui al punto 6), il soggetto passivo è

tenuto a presentare entro il 30 giugno 2009 la dichiarazione sostitutiva unica

dell’ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto

dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/1998, nonché la comunicazione, redatta su

apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione

Comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali

condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione

sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione

possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e

convenzionati con il Comune di Roma.

9) I contribuenti che hanno già usufruito per l’anno 2007 dell’applicazione dell’aliquota

dell’uno per mille e dell’ulteriore detrazione di Euro 154,94, applicano, anche per

l’anno 2008, se più favorevoli, le disposizioni in materia di determinazione del

reddito in vigore nell’anno 2007 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 54 del 22 marzo 2007.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  01 Aprile 2008.....

al 15 Aprile 2008.................…… e non sono state prodotte opposizioni.

Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

dal 11 Aprile 2008

La presente deliberazione è stata adottata in data 26 marzo 2008.

Dal Campidoglio, li 16 Aprile 2008………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

Stefano Carlizza…..