S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 22 MARZO 2007 “Modifiche alla disciplina delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2007, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale dell’1 febbraio 2007, n. 9”
(OMISSIS)
tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera:
A) di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’1 febbraio 2007, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2007”, nel modo che segue:
- sostituire la lettera F) del punto 1) del dispositivo come segue:
“F) nella misura dell’1 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare, relativo all’anno d’imposta precedente a quello di applicazione della suddetta aliquota, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 di cui al successivo punto 5, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, secondo i criteri di cui al successivo punto 5.”
- sostituire i punti da 2) a 5) del dispositivo come segue:
“2) di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri, in aggiunta al rispetto dei limiti di reddito di cui al successivo punto 5), il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:
a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 all’1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta I. C. I;
b) presenza all’1 gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;
c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data dell’l gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
e) presenza di uno o più figli minori;
f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell’anno d’imposta.
In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
h) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta.
Ai fini di cui al precedente punto 1, lett. F, e del presente punto 2:
a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.
3) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale il possesso dei requisiti di cui al punto 2, contenente altresì le seguenti informazioni:
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;
b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare, con l’indicazione del rispettivo codice fiscale;
c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 5.
Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).
Per i casi indicati al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.
4) La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 19, comma 4, del citato Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;
5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ai fini dell’applicabilità dell’aliquota di cui al punto 1), lettera F) e dell’ulteriore detrazione di cui al punto 2), determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella Tabella 1 che segue. Il reddito complessivo annuo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all’anno d’imposta precedente quello di applicazione dei benefici di cui al punto 1), lettera F), e al punto 2) ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione per oneri di famiglia di cui all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
Tabella 1 - Limiti di reddito familiare
per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di 154,94 e dell’aliquota dell’1 per mille
Numero componenti nucleo familiare |
Limiti ordinari |
Famiglia con disabile |
|
Euro |
Euro |
1 componente |
12.115,00 |
21.805,00 |
2 componenti |
12.250,00 |
21.960,00 |
3 componenti |
15.917,00 |
25.467,20 |
4 componenti |
22.406,00 |
35.849,60 |
5 componenti |
25.959,00 |
41.534,40 |
6 componenti |
29.146,00 |
41.534,40 |
più di 6 componenti |
+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente |
41.534,40 |
6) di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di I.C.I. di Euro 90,00 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non supera l’importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);
c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti all’1 gennaio dell’anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l’agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d’origine da almeno un anno alla data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l’anno d’imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell’ISEE è quello della famiglia di origine.
7) Dal valore dell’ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell’ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data dell’1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data dell’1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.
Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.
Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
8) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui al punto 6), il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 la dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/98, nonché la comunicazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma”.
- sostituire al quarto capoverso della lettera E) del punto 1) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’1 febbraio 2007, le parole “di cui al punto D)”, con le parole “di cui al punto c1)”;
B) di rideterminare, alla luce delle iniziative di revisione della specifica normativa in materia, una proposta di revisione delle agevolazioni sociali fondata su un più ampio ed articolato quadro delle condizioni socioeconomiche delle famiglie romane, che tenga conto delle informazioni correntemente disponibili e dei cambiamenti avvenuti nella disciplina dell’Irpef, nonché degli eventuali cambiamenti indotti dagli annunciati provvedimenti governativi sull’effettivo carico I.C.I., nell’ambito degli obiettivi generali dell’azione comunale di redistribuzione del carico fiscale e di diminuzione dell’onere della prima casa, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione.
Si riporta allegato sub A) al presente dispositivo il testo del dispositivo della deliberazione Consiglio Comunale n. 9 dell’1 febbraio 2007 come integrato dal presente provvedimento.
Allegato A-Disciplina dell’ICI per il 2007
(Dispositivo integrato delle delibere del Consiglio Comunale n. 9 dell’1 febbraio 2007 e n.*** del *** marzo 2007).
DELIBERA
1) di istituire per l’anno 2007 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:
a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;
per le fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;
a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;
a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;
a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
C) nella misura del 9,0 per mille:
c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all’1 gennaio 2007. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
c2) per le aree fabbricabili;
D) nella misura del 4,4 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell’Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all’art. 8, del Decreto Legislativo n. 504/92;
E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all’1 gennaio 2007 in regime di proroga.
Le aliquote di cui al punto a8) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.
Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2008 ovvero entro il 31 ottobre 2008 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 1, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.
I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l’aliquota ordinaria.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui all’art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione.
La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l’anno 2006 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l’anno 2007;
F) nella misura dell’1 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare, relativo all’anno d’imposta precedente a quello di applicazione della suddetta aliquota, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 di cui al successivo punto 5, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, secondo i criteri di cui al successivo punto 5.
2) di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri, in aggiunta al rispetto dei limiti di reddito di cui al successivo punto 5), il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:
a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 181/2000 al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta I. C. I;
b) presenza al 1° gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;
c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
e) presenza di uno o più figli minori;
f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore a Euro 2.840,51 nell’anno d’imposta.
In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’I.C.I. complessivamente superiore a Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
h) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta.
Ai fini di cui al precedente punto 1, lett. F, e del presente punto 2:
a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.
3) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione comunale il possesso dei requisiti di cui al punto 2, contenente altresì le seguenti informazioni:
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;
b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare, con l’indicazione del rispettivo codice fiscale;
c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 5.
Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).
Per i casi indicati al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.
4) La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 19, comma 4, del citato Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;
5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ai fini dell’applicabilità dell’aliquota di cui al punto 1), lettera F) e dell’ulteriore detrazione di cui al punto 2), determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella Tabella 1 che segue. Il reddito complessivo annuo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all’anno d’imposta precedente quello di applicazione dei benefici di cui al punto 1), lettera F), e al punto 2) ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione per oneri di famiglia di cui all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di 154,94 e
dell’aliquota dell’1 per mille
Numero componenti nucleo familiare |
Limiti ordinari |
Famiglia con disabile |
|
Euro |
Euro |
1 componente |
12.115,00 |
21.805,00 |
2 componenti |
12.250,00 |
21.960,00 |
3 componenti |
15.917,00 |
25.467,20 |
4 componenti |
22.406,00 |
35.849,60 |
5 componenti |
25.959,00 |
41.534,40 |
6 componenti |
29.146,00 |
41.534,40 |
più di 6 componenti |
+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente |
41.534,40 |
6) di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di I.C.I. di Euro 90,00 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non supera l’importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta I.C.I. complessivamente superiore a Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);
c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell’anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l’agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d’origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l’anno d’imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell’ISEE è quello della famiglia di origine.
7) Dal valore dell’ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell’ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.
Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.
Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
8) Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui al punto 6), unitamente all’aliquota ridotta di cui alla lettera F) del punto 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 la dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/98, nonché la comunicazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione possono essere presentate gratuitamente anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.
(OMISSIS)