LE NOVITA' DELL'ICI 2006


1. Sono rimaste invariate le aliquote e i limiti di reddito per accedere alla ulteriore detrazione con o senza applicazione dell'aliquota dell'1 per mille.

2. Questo significa che i nuclei familiari comprendenti disoccupati di lungo periodo, inoccupati di lungo periodo, donne in reinserimento lavorativo, figli minori, anziani ultrasessantenni o disabili, a seconda del reddito, potranno applicare con l'ulteriore detrazione l'aliquota 4,9 per mille, oppure l'aliquota dell'1 per mille. In quest'ultimo caso, non si dovrà pagare nulla se l'abitazione ha una rendita iscritta in catasto non superiore a € 2.508,52. Si ricorda che per un importo fino a € 5,16 non si deve effettuare il pagamento.

3. Il reddito è rapportato al numero di persone componenti il nucleo familiare secondo le tabelle all'interno della Guida. I nuclei con disabili hanno limiti di reddito più ampi. Leggi la Guida per conoscere in dettaglio le condizioni per le agevolazioni.

4. E' stato approvato un regolamento per la definizione agevolata dell'ICI nel caso in cui la rendita dell'immobile non sia più corrispondente alla rendita iscritta in catasto per variazione dei dati o per cambi di destinazione d'uso. Leggi la Guida per le istruzioni.

5. Il Comune di Roma ha approvato l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i proprietari di abitazioni occupate da famiglie in particolari condizioni di disagio e per le quali è stato sospeso lo sfratto dal giudice o dallo stesso proprietario. Leggi la Guida per conoscere i dettagli.

6. E' vigente la norma del "ravvedimento lungo" che consente di sanare gli errori commessi negli anni passati pagando una sanzione ridotta.

7. Il numero di conto corrente postale è: 63139612 intestato a: Comune di Roma-Servizio ICI. Sono comunque validi i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente del Concessionario di Roma
(n. 280008)

8. Il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni ICI (sia comunicazioni di variazione, sia comunicazioni di applicazione di aliquote ridotte) è il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verifica l'evento. Il termine per la presentazione slitta al 31 ottobre se le comunicazioni si inviano telematicamente (www.comune.roma.it). I moduli non sono cambiati.

9. E' confermata l'esenzione per gli immobili utilizzati direttamente dalle ONLUS per fini istituzionali, chiunque ne sia il proprietario.

10. L'ulteriore detrazione è pari a € 154,94 e si somma alla detrazione per l'abitazione principale di € 103,29.

11. E' prevista una detrazione di € 12,91 per i proprietari persone fisiche di abitazioni in palazzi che si dotano di "libretto di fabbricato" entro il 31.12.2006.

I moduli per l'applicazione delle aliquote agevolate e per l'ulteriore detrazione relativi all'anno 2006 sono disponibili su Internet al sito www.comune.roma.it alle pagine del Dipartimento Entrate.

Tutte le informazioni sull'ICI a Roma possono essere richieste anche per telefono al numero 060606

oppure al numero 06571100, servizio interattivo con possibilità di risposta dell'operatore (lunedì - giovedì 8,30-16; venerdì 8,30-13).

Informazioni generali si trovano anche su Televideo Rai3 alla pag. 623 e su Internet www.comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento Entrate.

Inoltre il Comune di Roma ha creato la Società Roma Entrate per promuovere la regolarizzazione delle posizioni ICI. Alla Società, che è incaricata anche dell'emissione degli avvisi di accertamento, si possono rivolgere i cittadini per risolvere tutti i problemi relativi alle proprie posizioni (0657065327; info@romaentratespa.it; www.romaentratespa.it)



TUTTE LE COMUNICAZIONI ICI (COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE E APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE) POSSONO ESSERE PRESENTATE TRAMITE INTERNET AL SITO WWW.COMUNE.ROMA.IT (SERVIZI ON LINE).

CON LO STESSO MEZZO POSSO ESSERE EFFETTUATI I PAGAMENTI ANCHE A NOME DI ALTRE PERSONE Questo mezzo può essere utilizzato dai professionisti per i propri clienti

 

CHI DEVE PAGARE, QUANDO E COME


CHI DEVE PAGARE

Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli; coloro che godono su un immobile del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi oppure coloro che detengono gli immobili in locazione finanziaria (leasing) e coloro che hanno in concessione immobili dello Stato.
Si ricorda che gode del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia.
Nel caso di separazione o divorzio non si deve cambiare il modo di pagamento dell'ICI (50% per ogni proprietario in caso di comunione di beni, oppure 100% al singolo proprietario).
La sentenza di assegnazione dell'immobile non è motivo di pagamento ICI.
Non devono pagare l'ICI gli inquilini.


PRIMA E SECONDA RATA

1 Il pagamento dell'ICI può essere eseguito in due rate, la prima (acconto) entro il 30 giugno e la seconda (saldo) entro il 20 dicembre.

2 La legge prevede che il pagamento in acconto sia pari al 50% di quanto versato nell'anno precedente. Tuttavia, in particolare nei casi in cui l'ICI dovuta sia sostanzialmente diversa da quanto versato nell'anno precedente, è prevista la possibilità di effettuare il pagamento con le regole degli anni precedenti (90% di quanto dovuto per i primi sei mesi).

3 E' sempre possibile pagare a giugno l'importo dovuto per l'intero anno.

4 Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata.


VERSAMENTI
Il numero di conto corrente per il pagamento dell'ICI è 63139612 intestato a: Comune di Roma-Servizio ICI. L'imposta può essere pagata:

- compilando il bollettino postale allegato nelle pagine seguenti, presso qualsiasi ufficio postale;
- con lo stesso bollettino postale si può pagare presso tutte le agenzie delle maggiori banche, ad un costo non superiore a € 1,29.

- utilizzando il modello F24, senza commissioni, o con il modello "F24 elettronico" sul sito dell'Agenzia delle Entrate al costo di 1 euro ad operazione. L'F24 permette ai cittadini di compensare eventuali crediti maturati sulle imposte dirette (Irpef e Irpeg), sull'Iva e sui contributi previdenziali (somme dovute a soggetti diversi dal Comune) mediante l'ICI dovuta al Comune di Roma. L'uso del modello F24 NON consente l'utilizzo di eventuali crediti ICI (per i quali va richiesto il rimborso al Comune di Roma)

- con la carta di credito si può pagare dal portale del Comune di Roma (www.comune.roma.it – Servizi on line) utilizzando i servizi del Monte dei Paschi di Siena (commissione pari all'1,5%),
- sempre con la carta di credito è attivo un servizio di pagamento telefonico al numero 06 571100. Il servizio è completamente automatico ed in funzione sulle 24 ore, al costo di € 2,52 per pagamenti fino a € 150,00, oltre all'1,44% per la quota eccedente € 150,00.

- con il bollettino postale si può pagare anche presso gli sportelli del concessionario, Monte dei Paschi di Siena, Via dei Normanni n. 5.

- da quest'anno presso gli uffici di Via Ostiense 131/L si potrà pagare anche con il bancomat, utilizzando un totem.

 

+ S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 327 DEL 19 DICEMBRE 2005 "Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2006.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera quanto segue:.

1) Ddi confermare per l'anno 2006 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille) per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente come segueed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue::

A) nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti:

a1)unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

per lae fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103.29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'Imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società.

La suddetta aliquotaQuest'aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;.

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n.139 e successive disposizioni attuative;

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge 431/98;

B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge 431/98;

C) nella misura del 9,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2006. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;

D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell’Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di euro 103,29 di cui all’art. 8 del D. Lgs. 504/92;

E) nella misura dell’1 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Roma, individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa.

Le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2006 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e, C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2007 ovvero entro il 31 ottobre 2007 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 1, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto C), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art.19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l’anno 2005 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l’anno 2006;

F) nella misura dell’1 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

2) Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti indicati di seguito:

a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D. Lgs.181/2000 al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta I.C.I.;

b) presenza al 1° gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al tTesto uUnico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n° 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Le condizioni di cui ai punti a), b), e c) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della legge delega n.30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad 2840,51 nell’anno di imposta

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta I.C.I. complessivamente superiore a euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

h) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

i) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I, non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare . Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".

Ai fini di cui ai precedenti punti nn.1 e 2 lettera f):

a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;

b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia..;

3. pPer poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2007, ovvero entro il 31 ottobre 2007, nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e dichiarando altresì:

a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;

b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare;

c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);

d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a), b), c).

Per i casi di cui al punto 2 della lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

4. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

5 Di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91, per la unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n.166/99, entro il 31 dicembre 2006; la detrazione potrà essere applicata una sola volta ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi, per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potrà essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell’acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell’invio del "fascicolo del fabbricato" all’ Amministrazione Comunale – Dipartimento IX – V U.O. Ufficio Manutenzione Edilizia; il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione;

6. I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali,. sonocome riportati nelle tabelle A e B allegate e parti integranti del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.;

 

 

Tabella A

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di euro 154,94

Numero di componenti del nucleo familiare convivente

Limiti ordinari (redditi anno 20054) in Euro

Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 20054) in Euro

1 componente

4.680,00

7.960,00

2 componenti

7.340,00

12.485,00

3 componenti

9.570,00

16.230,00

4 componenti

11.500,00

19.560,00

5 componenti

13.370,00

22.680,00

6 componenti

14.980,00

25.490,00

più di 6 componenti

aggiungere € 1.670,00

per ogni componente in più

25.490,00

(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella B

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare(*) per accedere all'ulteriore detrazione dell'ICI di euro 154,94

Numero di componenti del nucleo familiare convivente

Limiti ordinari

(redditi anno 20054) in Euro

Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 20054) in Euro

1 componente

12.115,00

21.805,00

2 componenti

12.200,00

21.960,00

3 componenti

14.820,00

24.340,00

4 componenti

17.840,00

29.390,00

5 componenti

20.700,00

34.020,00

6 componenti

23.200,00

34.020,00

più di 6 componenti

aggiungere € 2.085,00

per ogni componente in più

34.020,00

(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

(OMISSIS)