S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24/25 GENNAIO 2005 “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2005”

integrato e modificato con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 26 MAGGIO 2005 “Determinazione dei requisiti per beneficiare dell’aliquota ICI dell’1 per mille e dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale per l’anno d’imposta 2005”

 

(OMISSIS)                                                                 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera:

1) di confermare per l'anno 2005 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A)  nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti:

a1)unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103.29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività;

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società.

Quest'aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

 

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;

 

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n.139 e successive disposizioni attuative;

 

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge 431/98;

 

B)  nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge 431/98;

 

C)  nella misura del 9,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all’1 gennaio 2005. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva e prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;

 

D)  nella misura del 4,4 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell’Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all’articolo 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

E)  nella misura dell’1 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

 

F)   nella misura dell’1 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Roma, individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa.

Le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all’1 gennaio 2005 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 ottobre 2006, nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto C), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art.19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l’anno 2004 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l’anno 2005.

 

2.  di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

a)  presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell’art. 1 D. Lgs.181/2000 al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta ICI;

b)   presenza al 1° gennaio dell’anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;

c)   presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d)   presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;

e)   presenza di uno o più figli minori;

f)   presenza di uno o più diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n° 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 di attuazione della legge delega n.30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore a 2.840,51 € nell’anno di imposta

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

g)       che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta I.C.I. complessivamente superiore a euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

h)       che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

i)         che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I, non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare  . Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva”.

Ai fini di cui ai precedenti punti nn.1 e 2 lettera f):

a)   non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;

b)   per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.”

 

3.  per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 ottobre 2006, nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e dichiarando altresì:

a)       il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;

b)       l’elenco dei componenti il nucleo familiare;

c)       l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f)

d)       l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c)

Per i casi di cui al punto 2 della lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

 

4.       la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

 

5.       di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91, per la unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n.166/99, entro il 31 dicembre 2005; la detrazione potrà essere applicata una sola volta ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi, per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potrà essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell’acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell’invio del “fascicolo del fabbricato” all’ Amministrazione Comunale – Dipartimento IX – V U.O. Ufficio Manutenzione Edilizia; il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante  il diritto alla detrazione;

 

6.       I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali,.come riportati nelle tabelle A e B allegate e parti integranti del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

 

 

Tabella A

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di euro 154,94


Numero di componenti del nucleo familiare convivente

Limiti ordinari (redditi anno 2004) in Euro

Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2004) in Euro

1 componente

4.680,00

7.960,00

 2 componenti

7.340,00

12.485,00

 3 componenti

9.570,00

16.230,00

 4 componenti

11.500,00

19.560,00

 5 componenti

13.370,00

22.680,00

 6 componenti

14.980,00

25.490,00

 più di 6 componenti

aggiungere € 1.670,00

per ogni componente aggiuntivo

 25.490,00


(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

 

 

Tabella B

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare(*) per accedere all'ulteriore detrazione dell'ICI di euro 154,94

Numero di componenti del nucleo familiare convivente

Limiti ordinari

(redditi anno 2004) in Euro

Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili  (redditi anno 2004) in Euro

 1 componente

 12.115,00

 21.805,00

 2 componenti

 12.200,00

 21.960,00

 3 componenti

 14.820,00

 24.340,00

 4 componenti

 17.840,00

 29.390,00

 5 componenti

 20.700,00

 34.020,00

 6 componenti

 23.200,00

 34.020,00

 più di 6 componenti

 aggiungere € 2.085,00

 per ogni componente aggiuntivo

 34.020,00

 

 (*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

 

7.       Il contribuente che abbia usufruito dell’applicazione dell’aliquota agevolata e/o dell’ulteriore detrazione sulla base dei criteri utilizzati per l’anno di imposta 2004 può continuare ad avvalersi della suddetta agevolazione, laddove risulti a lui più favorevole.

 

 (OMISSIS)