C O M U N E    D I    R I A NO

PROVINCIA DI ROMA

COD.FISC. 02682200585 P.IVA 01101431003

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA GM N. 21 DEL 04/02/2005  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  ICI PER L’ANNO 2005

 

1) Di confermare per l’anno 2005 l’applicazione delle stesse aliquote in vigore per l’anno 2004 come di seguito indicate:

a) aliquota del 5.80 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa:

- abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il 1° grado che siano residenti nell’immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 01/01/2005. Tale richiesta dovrà essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell’immobile.

l’aliquota del 5.80 per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

- garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, nonchè il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale. L’assimilazione, opera a condizione che  il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

b) aliquota del 6.30 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 507/92.

2)   Di fissare la detrazione spettante per l’abitazione principale in € 103,30 per i soli proprietari catastalmente dell’immobile.

  Di confermare, anche per l’anno 2005, i valori delle aree fabbricabili così come stabilite con deliberazione C.C. n. 7 del 28/02/00.

 

 

RISCOSSIONE TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE N. 280008 INTESTATO A:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ICI

 

Si prevede un  gettito ICI  per l’anno 2005 per un importo pari ad € 1.100.000,00.

 

 

 

 C O M U N E    D I    R I A NO

PROVINCIA DI ROMA

COD.FISC. 02682200585 P.IVA 01101431003             

   

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7         del Reg.

 

DATA 28/02/2000 

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE ICI PER TERRENI ED

                       AREE FABBRICABILI – ANNO 2000

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

 

1.        Di stabilire i seguenti valori sulle aree fabbricabili o su quelle destinate ad attività produttive:

a)       Per le aree con destinazione residenziale:

VALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI

 

 

 

 

VALORE MERCATO ABITAZIONE AL MQ

          1.032,92

 

 

 

RAPPORTO MQ/MC OCCORRENTI

1MQ /3 MC

 

 

 

VALORE DI MERCATO MC

          344,31

 

 

 

VALORE DEL TERRENO IN % ALL'EDIFICATO

0,18

 

 

 

VALORE DEL TERRENO PER MC EDIFICABILE

           61.98

 

 

 

             Di attribuire quindi un valore pari a € 61,98  per m3 edificabile.

a)       Per le aree destinate alle attività produttive:

VALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI ARTIGIANALI

 

 

 

 

VALORE MERCATO ATTIVITA’  PRODUTTIVE AL MQ

        645.58

 

 

 

RAPPORTO MQ/MC OCCORRENTI    1 MQ/

5MC

 

 

 

VALORE DI MERCATO MC

        129.12

 

 

 

VALORE DEL TERRENO IN % ALL'EDIFICATO

0,18

 

 

 

VALORE DEL TERRENO PER MC EDIFICABILE

           23.25

            Di attribuire quindi un valore pari a €  23,25  per m3 edificabile.

1.        Per le aree con destinazione mista, ove non sia possibile definire quanti mq siano destinati ad uso residenziale e quanti ad uso produttivo si attribuisce un valore pari alla media dei due valori precedentemente espressi;

2.        Di dare atto che per il periodo di imposizione per l’anno 2000 per effetto dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche è dal 1° marzo 2000;

3.       Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche;

 

____________________________________________________

 

COMUNE DI RIANO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TRIBUTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO

COMUNALE N. 9 DEL 31/03/05

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

 

 

              ARTICOLI:     DESCRIZIONE:

                                         

                                art.  1   Presupposto dell’imposta

                                art.  2   Definizione di fabbricati e aree

                                art.  3   Soggetti passivi

                                art.  4   Soggetto attivo

                                art.  5   Base imponibile

                                art.  6   Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

                                art.  7   Esenzioni

                               art.   8 Agevolazioni per anziani e disabili

                                art.  9   Riduzioni d’imposta

                              art.  10   Nozione di abitazione principale

                               art. 11   Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

                               art. 12   Detrazione per l’abitazione principale

                               art. 13   Versamenti e dichiarazioni

                               art. 14   Liquidazione

                               art. 15   Accertamento

                               art. 16   Funzionario responsabile

                               art. 17   Riscossione coattiva

                               art. 18   Rimborsi

                               art. 19   Sanzioni ed interessi

                               art. 20   Contenzioso

                               art. 21   Compensi speciali

                               art. 22   Norma Finale

                               art. 23   Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        art. 1

                                         Presupposto dell’imposta

 

1. Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dall’art. 52 D.lgs. 446/97 e dal  successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune secondo il PRG adottato dal Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzioni o scambio è diretta l’attività dell’impresa e ai sensi dall’art. 59 D.Lgs. 446/97 relativamente ad alcune facoltà concesse.

 

 

                                                           art. 2

                                        Definizione di fabbricati e aree

 

 

1. Ai fini dell’imposta di cui al precedente articolo 1, si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data da cui è comunque utilizzato, fino a tale data l’imposta da versare viene intesa quella relativa all’area edificabile;

 

2. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

 

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio di attività nell’articolo 2135 del Codice Civile e dall’art. 7 D.Lgs. 504/92 lett. h) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della detrazione ai sensi L. 984/77 il titolare dell’immobile deve utilizzare il terreno agro silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, quindi coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto in appositi elenchi comunali. L’esenzione decade con il cessare di un a qualsiasi delle condizioni sopra richiamate Sono considerati parimenti  agricoli  i piccoli appezzamenti di terreno non edificanti , condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

 

4. La determinazione dei valori avviene in stretta collaborazione con l’U.T.C., il quale provvede, altresì, a trasmettere all’Ufficio Tributi copia delle concessioni  edilizie rilasciate, i certificati di agibilità e abitabilità e ogni altro documento utile ai fini dell’imposta ICI.

 

                                                                          art. 3

                                                                      Soggetti passivi

 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

 

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione.

 

4. A tali unità immobiliari, su domanda di denuncia dell’ICI presentata dagli interessati, deve essere allegata l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

 

                                                                       

                                                                    art. 4

                                                             Soggetto attivo

 

 

1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L’imposta non si applica agli immobili, di cui al precedente art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, ed al servizio del Comune stesso.

 

                                                                    art. 5

                                                            Base imponibile

 

 

1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1 .

 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori  determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 58 c. 1 lett. b. D.Lgs. 446/97,  nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzioni di rendita, il cui valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato in base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

 

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in Comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alle zone territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

6. In caso di utilizzo edificatorio dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

 

7. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’art. 31, comma, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 547, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area. L’avente diritto deve chiedere al Comune la riduzione dell’imposta.

 

 

                                                                    art. 6

                                        Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

 

 

1. L’aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno,  su proposta del personale incaricato in base alle entrate accertate dell’anno precedente comunicate alla Giunta entro il mese di Giugno con effetto per l’anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine , si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 251 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267  per gli enti in stato di dissesto finanziario.

 

2. L’aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.

 

3. L’imposta è determinata applicando  alla base imponibile l’aliquota vigente nell’anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce .

 

 

 

 

 



 

                                                                    art. 7

                                                                 Esenzioni

 

 

1. Ai sensi dell’art. 59 , co. 1 lett. b e c)  sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 co. 1 lett.a) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni. Le esenzioni di cui all’art. 7, lettera i., del D.Lgs. citato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che anche gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.  L’esenzione opera anche per i terreni agricoli del Comune di Riano ai sensi della L. 27/12/1977 n° 984 art. 15 e la relativa tabella allegata alla Circolare ministeriale n° 9/249 del 14 giugno 1993.

 

2. Sono esenti dall’imposta, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze purché compatibili con gli artt. 8 e 19 della Cost.

 

3. Il Consiglio può deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione del’ICI ai sensi dellìart.21 del D.Lgs. 4/121997, n. 460.

 

4. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale permangono le condizioni prescritte.

 

art. 8

Agevolazioni per anziani e disabili

 

1. Vengono considerate adibite ad abitazione principale, e usufruiscono delle relative agevolazioni, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

 

2.  La richiesta di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune di Riano entro il mese di Giugno dal soggetto, passivo dell’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato.

 

3. In caso di locazione del fabbricato il soggetto passivo è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del contratto d’affitto.

                                                                       

                                                                    art. 9

                                                         Riduzione d’imposta

 

1.   Ai sensi dell’art. 59 co.1 lett.d) d.lgs. 446/97 l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi dell’art. 8 co.1 d.lgs 504/92. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n 445/2000. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di integrità all’incolumità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione del 50 % si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tributi oppure alla data di presentazione all’ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L’eliminazione della causa ostativa all’utilizzo dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all’art. 13 del presente regolamento.

                                                                                

                                                                            art. 10

                                                Nozione di abitazione principale

 

 

1.      Ai sensi dell’59 co. 1 lett. d) per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, vi ha eletto la propria residenza, in conformità alle risultanze anagrafiche.

 

2. Se l’abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato destinato ad abitazione principale e la detrazione va divisa fra gli stessi in parti uguali.

 

                                                                   art. 11

                                 Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

 

 

1.  Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e non sono proprietari di unità immobiliari dove hanno la residenza nello stato in cui hanno la dimora abituale.

 

2. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

3. Agli effetti del comma 2, si intendono per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

 

4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate e che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 2 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

5. E’ altresì equiparata, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. e,  all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso a titolo gratuito e utilizzata come residenza anagrafica  dai parenti in linea retta e collaterale fino al primo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale. Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o di altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. In tal caso la detrazione è ripartita per quote di possesso fra i contitolari, anche se non utilizzanti l’unità immobiliare. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.

                                                                                

                                                                            art. 12

                                                     Detrazione per l’abitazione principale

 

                                                                          

1. Dall’imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, su proposta del responsabile del Servizio Tributi  può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

3. L’importo della detrazione può essere elevato anche oltre € 258,23, fino alla concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.

 

4. La facoltà di aumentare le detrazioni  a norma dei precedenti comma 2 e 3, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

 

5. Il possessore dell’immobile, dato in comodato d’uso a titolo gratuito dal proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale, purché residente e vi dimori abitualmente, ha diritto all’applicazione della detrazione stabilita per l’abitazione principale.

  

                                                                art. 13

                                                  Versamenti e dichiarazioni

 

 

1. L’ imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

 

2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 % dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

 

3. L’imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito c/c postale intestato al predetto concessionario. Gli importi sono arrotondati in centesimi di euro, secondo le disposizioni previste in materia.

 

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel Comune, con esclusione di quelli esenti da imposta ai sensi del precedente art. 7, su apposito modulo, entro 90 giorni dall’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui  consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

 

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento alla data dell’eventuale decreto di assegnazione dell’immobile, o di chiusura del fallimento in caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell’immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza vendita dell’immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al comma  4 del presente articolo.

 

 

                                                                art. 14

                                                            Liquidazione

 

 

1. Il Responsabile del Comune nominato dalla Giunta, controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art. 13, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine dell’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta.

 

                                                                art. 15

                                                           Accertamento

 

 

1. Il responsabile dell’Ufficio tributi del Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta alle sanzioni e interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento d’imposta.

 

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento e liquidazione il responsabile dei tributi del Comune, sentito l’assessore di riferimento, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi  a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

 

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Il Responsabile dei Tributi, a seguito di emissione di avvisi di accertamento di elevato importo, constatata la volontà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta e valutata la situazione economica dello stesso, può consentire la  rateizzazione del credito.

 

4. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione ai sensi dell’art. 59 co. 1 lett l) p. 2 d.lgs. 446/97 fissa ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo  sulla base della struttura e dell’organizzazione di cui dispone il Comune (ufficio tecnico, tributi ecc.).

 

                                                                art. 16

                                                     Funzione responsabile

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un dipendente responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, e per l’esperienza acquisita, cui sono conferite le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.

 

2. Il dipendente indicato dalla Giunta ai sensi dell’art. 59 co.1, lett. l) p. 5 d.lgs. 446/97, responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi tutte le possibili azioni da intraprendere, in particolare:

 

a. cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;

 

b. sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto gestionale,

 

c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;

 

d. dispone i rimborsi;

 

e. provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;

 

f. esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;

 

g. verifica e controlla l’attività di terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;

 

h. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge.

 

 

                                                                art. 17

                                                      Riscossione coattiva

 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni  di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo  non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

 

 

                                                                art. 18

                                                              Rimborsi

 

1. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 31/12/92 n. 504 e succ. modificazioni, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma possono, su richiesta del contribuente da inviare entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuti per l’anno successivo.

 

3. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a € 10,33.

 

 

                                                                art. 19

                                                               Sanzioni ed interessi

 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto , con un minimo di € 51.

 

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

 

3. Se l’omissione o l’errore  attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, qualora l’errore non risulti scusabile ai sensi dell’art. 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele; inoltre si applica la sanzione del 30% in caso di versamento omesso o tardivo.

 

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione.

 

 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

 

6. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dal 1° luglio 1998 si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.

 

7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal dipendente responsabile del tributo.

 

                                                                art. 20

                                                            Contenzioso

 

 

1. Contro gli atti del Comune è consentito al contribuente di tutelare i propri interessi mediante ricorso contro (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, diniego di rifiuto, ecc.) entro 60 giorni dalla data di notifica ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni, mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Riano o per mezzo del Servizio postale con plico raccomandato privo di busta con avviso di ricevimento.

 

 

                                                                         art. 21

                                                        Compensi speciali

 

 

1. Ai sensi dell’art. 59 co. 1 lett. p) del d.lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultanti notevolmente superiori ai programmi affidati. E’ istituito un fondo speciale alimentato annualmente con un accantonamento fino al 30% delle riscossioni dell’ICI relativi al recupero d’imposta degli anni precedenti di cui all’art. 14 del presente regolamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro previsto nel Contratto Collettivo di lavoro del Pubblico Impiego

 

2. La Giunta Comunale può incrementare  l’ammontare del fondo qualora lo ritienga insufficiente per la maggiore mole di lavoro necessario per smaltire le pratiche.

 

                                                                art. 22

                                                           Norma finale

 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.lgs. 504/92 e 446/97 e successive integrazioni e modificazioni nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

 

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari e non con esso contrastanti.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento in orari d’ufficio e reso pubblico mediante avviso nel B.U.R..

 

4. Le norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.

 

 

 

 

 

                                                                art. 23

                                                         Entrata in vigore

 

 

 

 

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ................................................................................................. con atto n. ......................;

– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal .............................................................. al ..............................................................

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

 

– è entrato in vigore il ...............................................................

 

 

Data ...............................................................

 

 

Timbro

Il Segretario comunale

..............................................................