1. Di fissare, per l�anno 2008, le seguenti aliquote per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504:
a) 7,00 � a carico dei proprietari d�unit� immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate.
L�aliquota del 7,00 � non si applica:
- alle unit� abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per l�esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l�aliquota ordinaria del 6,75 �;
- alle unit� immobiliari in compropriet� utilizzate come abitazione principale di uno o pi� comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l�aliquota ordinaria del 6,75 �);
- all�unit� immobiliare ad uso abitativo, o assimilata, tenuta a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all�estero, cui si applica l�aliquota del 4,5 � prevista per l�abitazione principale;
b) 6,75 � - aliquota ordinaria;
c) 5,75 � - aliquota per le unit� immobiliari concesse in locazione abitativa agevolata, ai sensi dell�art. 2 comma 3 della Legge 431 del 9 dicembre 1998 a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) 4,50 � - aliquota per l�abitazione principale dei soggetti passivi anagraficamente residenti nell�immobile, siano essi persone fisiche o soci di cooperativa edilizia a propriet� indivisa e per le unit� immobiliari assimilate all�abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall�art. 7 comma 1, del Regolamento comunale per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili;
e) 2,00 � - aliquota per immobili su cui vengono eseguiti interventi volti al recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d�immobili d�interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all�utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unit� immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall�inizio dei lavori;
2. Di confermare in � 103,29 la detrazione per l�abitazione principale, che � elevata ad � 154,94 o ad � 258,23 nei casi previsti dall�art. 7 comma 2, del Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili.
3. Di prendere atto che l�art. 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con oneri a carico dello Stato, l�ulteriore detrazione nella misura dell�1,33 � da calcolare sul valore dell�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
4. Di stabilire che, per usufruire delle maggiori detrazioni previste all�art. 2, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, conseguito nell�anno 2007, non deve essere superiore ai limiti indicati per scaglioni di componenti nella seguente Tabella 1:
TABELLA 1
Limiti di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, conseguito nell�anno 2007, per l�applicazione nell�anno d�imposta 2008 dell�ulteriore detrazione di � 154,94 o di � 103.29:
Numero dei componenti il nucleo familiare Limiti di reddito
1 componente � 7.746,85
2 componenti � 12.394,96
3 componenti � 15.493,70
4 componenti � 18.592,44
5 componenti � 20.658,27
6 componenti � 23.240,56
Per ogni ulteriore componente oltre il sesto + � 2.582.28