1. Di fissare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504:
a) 7,00 ‰ a carico dei proprietari d’unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate.
L’aliquota del 7,00 ‰ non si applica:
- alle unità abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per l’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 ‰;
- alle unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 ‰);
- all’unità immobiliare ad uso abitativo, o assimilata, tenuta a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, cui si applica l’aliquota del 4,5 ‰ prevista per l’abitazione principale;
b) 6,75 ‰ - aliquota ordinaria;
c) 5,75 ‰ - aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione abitativa agevolata, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431 del 9 dicembre 1998 a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) 4,50 ‰ - aliquota per l’abitazione principale dei soggetti passivi anagraficamente residenti nell’immobile, siano essi persone fisiche o soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa e per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall’art. 7 comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
e) 2,00 ‰ - aliquota per immobili su cui vengono eseguiti interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
2. Di confermare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, che è elevata ad € 154,94 o ad € 258,23 nei casi previsti dall’art. 7 comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
3. Di prendere atto che l’art. 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con oneri a carico dello Stato, l’ulteriore detrazione nella misura dell’1,33 ‰ da calcolare sul valore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
4. Di stabilire che, per usufruire delle maggiori detrazioni previste all’art. 2, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, conseguito nell’anno 2007, non deve essere superiore ai limiti indicati per scaglioni di componenti nella seguente Tabella 1:
TABELLA 1
Limiti di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2007, per l’applicazione nell’anno d’imposta 2008 dell’ulteriore detrazione di € 154,94 o di € 103.29:
Numero dei componenti il nucleo familiare Limiti di reddito
1 componente € 7.746,85
2 componenti € 12.394,96
3 componenti € 15.493,70
4 componenti € 18.592,44
5 componenti € 20.658,27
6 componenti € 23.240,56
Per ogni ulteriore componente oltre il sesto + € 2.582.28