1. Di fissare, per l’anno 2007, nelle seguenti misure, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504:
a) nella misura del 4.50 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall’art. 7 comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a “canone concordato” ai sensi della Legge 431/98, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) nella misura del 7,00 per mille a carico dei proprietari d’unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate.
L’aliquota del 7,00 per mille non si applica:
- alle unità abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 per mille;
- alle unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 per mille);
- all’unità immobiliare ad uso abitativo, o assimilata, tenuta a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, a cui si applica l’aliquota del 4,5 per mille prevista per l’abitazione principale;
e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi;
2. Di confermare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale, che è elevata ad € 154,94 o ad € 258,23 nei casi previsti dall’art. 7 comma 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.