COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 22.12.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis…
DELIBERA
1. Di fissare, per l’anno 2006, nelle seguenti misure, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504:
a) nella misura del 4.50 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a canone concordato ai sensi della Legge 431/98, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) nella misura del 7,00 per mille a carico dei proprietari d’unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate. L’aliquota del 7,00 per mille non si applica:
- alle unità abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 per mille;
- alle unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l’aliquota ordinaria del 6,75 per mille);
- all’unità immobiliare ad uso abitativo, o assimilata, tenuta a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, a cui si applica l’aliquota del 4,5 per mille prevista per l’abitazione principale;
e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi;
2. Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale, che è elevata fino ad Euro 258,23 nei casi previsti dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.