DELIBERA
Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per
abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2008, da
applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92, dando atto
che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite
catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96.
A
LIQUOTEa) abitazione principale 4,50 per mille
b) abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II grado, senza
applicazione della detrazione 4,50 per mille
c) immobili strumentali all’esercizio delle attività commerciali condotte
direttamente dal proprietario, con esclusione di quelli industriali 7 per mille
A
LIQUOTEd) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le
organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 6,75 per mille
e) fabbricati invenduti di cui all’articolo 19 del regolamento I.C.I.:
- per i primi tre anni dall’ultimazione dei lavori 4 per mille
- per gli anni successivi, aliquota 7 per mille
f) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 7 per mille
g) fondi agricoli non superiori a 10 ettari 4,50 per mille
h) fondi agricoli inseriti nella Riserva Naturale Statale fino a 20 ettari 4,50 per mille
i) immobili ad uso abitativo non locali siti nel territorio comunale per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni
(alla data dell’1/01/2008). Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai
fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti.
Sono escluse da questa fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo
tenute a disposizione (vale a dire utilizzate dal medesimo contribuente o da
un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), fermo restando che le
unità immobiliari dichiarate a disposizione non possono essere superiori ad
una per ciascun membro del nucleo familiare. 9 per mille
l) concessioni demaniali fluviali e marittime 5,50 per mille
m) concessioni demaniali aeroportuali 7 per mille
D
ETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:1) Di stabilire la detrazione fissa per l’abitazione principale in: Euro 103,29;
2) Di stabilire che la detrazione per abitazione principale è elevata fino ad un massimo di Euro
200,00 per il contribuente che ha nel proprio nucleo familiare, come risultante in anagrafe,
almeno un disabile con invalidità non inferiore al 70%, a condizione che sussistano le seguenti
ulteriori condizioni:
l’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4o A/5;
possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o da parte del soggetto invalido delsolo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo
quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Fiumicino;
la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi, come risultante inanagrafe, non abbia superato € 25.800,00 lordi per il 2007;
3) Di stabilire che la detrazione per abitazione principale è elevata fino ad un massimo di Euro
200,00 per il contribuente che ha percepito nel 2007 la sola pensione minima sociale o quella
integrata al minimo, a condizione che sussistano le seguenti ulteriori condizioni:
nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alladata del 01.01.2008) composto da un solo pensionato, oppure da più pensionati conviventi,
ciascuno dei quali percepisca la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’annoprecedente non superiore a € 11.000,00 – nucleo composto da una persona o € 20.000,00
nucleo composto da due o più persone;
l’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4o A/5;
– 3 –
4) Di stabilire una ulteriore detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 1, comma 5
della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria per il 2008), così determinata:
In tutti i casi di abitazione principale indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3, dall’imposta dovuta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un
ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.
L’ulteriore detrazione non può superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo
ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima di verifica. Tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
R
IDUZIONI PER AREE EDIFICABILI RIFERITE A LOTTI DI PICCOLE DIMENSIONIDi stabilire che,
ai fini del pagamento dell’ICI sulle aree edificabili, per le sole aree con superficie fino a 2000 metri
quadrati, riferite alla situazione catastale vigente al 1 gennaio 2008, i valori medi di mercato indicati
negli allegati 1 e 2 della delibera di Giunta comunale n. 297/2004 sono ridotti del 50% (cinquanta
per cento).
P
RESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONIDi stabilire altresì:
che i soggetti che, a far data 01/01/2008, intendono beneficiare delle agevolazioni di cui aipunti 1), 2) e 3) (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso
gratuito di alloggi ad uso abitativo, …) dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il
termine di presentazione della dichiarazione ICI (dal 1 maggio al 31 ottobre dell’anno di
imposta successivo) apposita dichiarazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo
stesso ufficio dando atto che, ove la dichiarazione di cui sopra venga presentata oltre il citato
termine, il beneficio in questione per il relativo anno d’imposta non verrà riconosciuto;
che lo stesso termine decadenziale e le stesse considerazioni valgono per i soggetti cherispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici,
variazione del tipo di agevolazione, ecc. …), dando atto che l’eventuale omissione/ o
infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con
irrogazione di sanzioni ed interessi;
che ai fini dei citati adempimenti, si intendono presentate nei termini di cui sopra lecomunicazioni trasmesse per posta a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, avuto
riguardo alla data del timbro postale di spedizione.
Di stabilire che dette aliquote e detrazioni entrano in vigore il 1 gennaio 2008;