DELIBERA

Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per

abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2008, da

applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92, dando atto

che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite

catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96.

ALIQUOTE

a) abitazione principale 4,50 per mille

b) abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II grado, senza

applicazione della detrazione 4,50 per mille

c) immobili strumentali all’esercizio delle attività commerciali condotte

direttamente dal proprietario, con esclusione di quelli industriali 7 per mille

 

ALIQUOTE

d) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le

organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 6,75 per mille

e) fabbricati invenduti di cui all’articolo 19 del regolamento I.C.I.:

- per i primi tre anni dall’ultimazione dei lavori 4 per mille

- per gli anni successivi, aliquota 7 per mille

f) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 7 per mille

g) fondi agricoli non superiori a 10 ettari 4,50 per mille

h) fondi agricoli inseriti nella Riserva Naturale Statale fino a 20 ettari 4,50 per mille

i) immobili ad uso abitativo non locali siti nel territorio comunale per i quali

non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

(alla data dell’1/01/2008). Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai

fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti.

Sono escluse da questa fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo

tenute a disposizione (vale a dire utilizzate dal medesimo contribuente o da

un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), fermo restando che le

unità immobiliari dichiarate a disposizione non possono essere superiori ad

una per ciascun membro del nucleo familiare. 9 per mille

l) concessioni demaniali fluviali e marittime 5,50 per mille

m) concessioni demaniali aeroportuali 7 per mille

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

1) Di stabilire la detrazione fissa per l’abitazione principale in: Euro 103,29;

2) Di stabilire che la detrazione per abitazione principale è elevata fino ad un massimo di Euro

200,00 per il contribuente che ha nel proprio nucleo familiare, come risultante in anagrafe,

almeno un disabile con invalidità non inferiore al 70%, a condizione che sussistano le seguenti

ulteriori condizioni:

􀂾 l’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4

o A/5;

􀂾 possesso da parte dei componenti il nucleo familiare o da parte del soggetto invalido del

solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo

quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Fiumicino;

􀂾 la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi, come risultante in

anagrafe, non abbia superato € 25.800,00 lordi per il 2007;

3) Di stabilire che la detrazione per abitazione principale è elevata fino ad un massimo di Euro

200,00 per il contribuente che ha percepito nel 2007 la sola pensione minima sociale o quella

integrata al minimo, a condizione che sussistano le seguenti ulteriori condizioni:

􀂾 nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla

data del 01.01.2008) composto da un solo pensionato, oppure da più pensionati conviventi,

ciascuno dei quali percepisca la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo;

􀂾 essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all’anno

precedente non superiore a € 11.000,00 – nucleo composto da una persona o € 20.000,00

nucleo composto da due o più persone;

􀂾 l’unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4

o A/5;

– 3 –

4) Di stabilire una ulteriore detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 1, comma 5

della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria per il 2008), così determinata:

In tutti i casi di abitazione principale indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3, dall’imposta dovuta

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un

ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.

L’ulteriore detrazione non può superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo

ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di

abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima di verifica. Tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad

eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

RIDUZIONI PER AREE EDIFICABILI RIFERITE A LOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI

Di stabilire che,

ai fini del pagamento dell’ICI sulle aree edificabili, per le sole aree con superficie fino a 2000 metri

quadrati, riferite alla situazione catastale vigente al 1 gennaio 2008, i valori medi di mercato indicati

negli allegati 1 e 2 della delibera di Giunta comunale n. 297/2004 sono ridotti del 50% (cinquanta

per cento).

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Di stabilire altresì:

􀂾 che i soggetti che, a far data 01/01/2008, intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai

punti 1), 2) e 3) (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso

gratuito di alloggi ad uso abitativo, …) dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il

termine di presentazione della dichiarazione ICI (dal 1 maggio al 31 ottobre dell’anno di

imposta successivo) apposita dichiarazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo

stesso ufficio dando atto che, ove la dichiarazione di cui sopra venga presentata oltre il citato

termine, il beneficio in questione per il relativo anno d’imposta non verrà riconosciuto;

􀂾 che lo stesso termine decadenziale e le stesse considerazioni valgono per i soggetti che

rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici,

variazione del tipo di agevolazione, ecc. …), dando atto che l’eventuale omissione/ o

infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con

irrogazione di sanzioni ed interessi;

􀂾 che ai fini dei citati adempimenti, si intendono presentate nei termini di cui sopra le

comunicazioni trasmesse per posta a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, avuto

riguardo alla data del timbro postale di spedizione.

Di stabilire che dette aliquote e detrazioni entrano in vigore il 1 gennaio 2008;