Estratto della Deliberazione n. 6 del 7.3.2008, adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Magliano Romano ( Rm ) in materia di I.C.I. per l’anno 2008.
Di stabilire per l’anno 2008 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell’imposta comunale sugli immobili come segue :
1.
Di stabilire per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. ordinaria per gli immobili nel 7 per mille.2. Di confermare per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. agevolata per l’abitazione principale al 5 per mille .
3. Di confermare la riduzione dell’importo del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. Alla dichiarazione di inagibilità il contribuente allega idonea documentazione o in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Di confermare in € 103,29 la detrazione d’imposta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno per il quale sussiste tale destinazione. La stessa detrazione può essere concessa a coloro che, dandone preventiva comunicazione a questo ente, diano il diritto di abitazione in uso gratuito a familiari , entro il primo grado, in linea retta.
5. Di confermare in € 154,94 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
• Pensionati con reddito familiare inferiore a € 8.779,77
• Cassaintegrati.
• Famiglie con nucleo familiare con più di quattro persone, o con portatori di grave handicap con reddito familiare inferiore a € 15.493,71.
• Coppie sposate da non più di cinque anni e che abbiano contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.
6. Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che si trasferiscano in istituti di ricovero o sanitari ( R.S.A. , case di cura, ecc.) a condizione che la stessa non risulti locata, e di stabilire per tale unità immobiliare una detrazione d’imposta di € 258,23.
7.
Di prendere atto che in aggiunta alle tipologie di detrazione d’imposta sopra specificate, l’art. 1 comma 5 della Legge n. 244/2007 ha previsto l’applicazione dell’ulteriore detrazione per l’ unità immobiliari adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9, pari al 1,33 per mille della base imponibile d’imposta. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta.