Ø di determinare, per i motivi di cui in premessa e con decorrenza 01/01/2008, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili secondo il seguente prospetto:
TIPOLOGIA IMMOBILI |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
ABITAZIONE PRINCIPALE* |
6,3%0 |
€ 103,29 |
ALTRI FABBRICATI |
7%0 |
-- |
AREE FABBRICABILI |
7%0 |
-- |
* Ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 6.3%0 l’abitazione data in comodato d’uso ad un parente di primo grado che la usa come abitazione principale è equiparata all’abitazione principale. L’agevolazione non si estende alla detrazione d’imposta.
RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA |
1. L’aliquota ICI applicabile alle abitazioni locate ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 431/98 e nel rispetto dei parametri stabiliti dall’accordo locale sottoscritto il 16.11.2006 fra i sindacati dei proprietari di immobili e quelli degli inquilini, è fissata nella misura del 5,5%0. I contribuenti che intendono godere della presente agevolazione devono presentare domanda all’ufficio Unico delle Entrate del Comune allegando copia del contratto di locazione registrato. |
2. La detrazione per abitazione principale è aumentata ad € 200,00 per i contribuenti nelle seguenti condizioni: soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto della detrazione, comprenda uno o più disabili minori con “indennità di frequenza” o gradi superiori di invalidità, ovvero maggiorenni con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. A condizione che: a) che non venga effettuata sub-locazione; b) come da regolamento I.C.I.; c) che i richiedenti dovranno produrre apposita domanda entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell’Imposta, a pena di decadenza, al Comune di Colonna – Ufficio Unico delle Entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni previste; d) che tale domanda deve essere corredata da fotocopie di ogni documento che comprovi la condizione prevista per godere dell’agevolazione; e) Tali documenti possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi della Legge; f) che tale domanda deve essere ripetuta per ogni anno per il quale si ritenga ricorrano le condizioni suddette; g) che il contribuente nella dichiarazione di cui sopra deve in ogni caso indicare la composizione del proprio nucleo familiare; h) Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. La maggiore detrazione sarà determinata proporzionalmente per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste. 3. La detrazione per abitazione principale è aumentata ad € 150,00 per i contribuenti il cui nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto della detrazione, comprenda 4 (quattro) componenti, incluso il soggetto passivo, e possegga un reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2007, non superiore ad € 30.000,00, ovvero 5 (cinque) componenti e possegga un reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2007, non superiore ad € 35.000,00, e con la stessa progressione di € 5.000,00 per ogni componente ulteriore. Il reddito complessivo del nucleo familiare di riferimento per il godimento della presente agevolazione è convenzionalmente ridotto di € 5.000,00 per i nuclei familiari titolari di mutuo finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale di importo non inferiore ad € 10.000,00. NOTA BENE: a) Le ulteriori detrazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili; b) Nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore in Italia, di altri immobili o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale. |
NOTA BENE: Per usufruire dell’aliquota ridotta per abitazione principale concessa in comodato ad un parente di primo grado e/o per usufruire della eventuale maggiore detrazione d’imposta, deve essere prodotta apposita autocertificazione da spedirsi o consegnarsi all’Ufficio Unico delle Entrate di Colonna entro e non oltre il termine fissato per il pagamento dell’acconto ICI |
Ø di applicare sugli avvisi di accertamento e sui rimborsi il tasso legale di interesse;
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