COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

                                                                        PROVINCIA  DI  ROMA

 

Estratto di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14 marzo 2008 avente ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote per l’anno 2008 e degli interessi sugli atti impositivi”

 

~~~~ OMISSIS ~~~~

                                

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso e considerato che:

 

·        l’art.1, titolo I del capo I del D. Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni e modifiche ha istituito a decorrere dal 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

·        l’art.6 del suddetto decreto disciplina la variazione annuale della suddetta imposta;

·       si ritiene necessario stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2008;

·        Visto il comma 156, art. 1, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);

·        Visto il comma 173, art. 1, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);

·        Vista la Lege 224/2007 Legge finanziaria 2008;

·        Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

·        Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

·        Visto lo Statuto Comunale;

·        Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;

·        Visto il D.L.vo 109/1998;

·        Ritenuto che questa Amministrazione ha sempre applicato l’imposta comunale sugli immobili;

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 

                                                                  DELIBERA

 

1.      di stabilire per l’anno 2008 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti misure:

·      4,3 per mille per:

a.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

b.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c.    le pertinenze delle unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ad una per ciascuna categoria classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) che siano situate ad una distanza massima di mt. 500,00 percorribili a piedi dall’abitazione principale;

d.    abitazioni concesse ad uso gratuito ai figli e genitori che le utilizzino come abitazioni principali, vi siano residenti anagraficamente e non siano titolari, di diritti di proprietà per una quota superiore ad un terzo, usufrutto o altro diritto reale di altra abitazione nel territorio comunale; per poter beneficiare della suddetta aliquota agevolata, il soggetto è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 2008, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune; la dichiarazione vale fino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno darne comunicazione al Comune;

 

·      5,5 per mille per negozi, botteghe artigiane e autorimesse commerciali se condotte dal proprietario;

·      6 per mille per:       

 a) le abitazioni date in locazione con contratto registrato da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa a cittadini che le utilizzino come abitazione principale; 

 b) le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D2.

     Per poter beneficiare della suddetta aliquota agevolata, il soggetto è tenuto a presentare, entro il     31 dicembre 2008, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune; la dichiarazione vale fino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno darne comunicazione al Comune”;

·      4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti, costruiti da imprese che hanno come attività prevalente od esclusiva la costruzione e la vendita di immobili;

·      7 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2.    di determinare in €. 103,29 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1. La detrazione spettante per l’abitazione principale deve essere collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria.

 

3.    di determinare in €. 129,11 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi il cui nucleo familiare presenti congiuntamente le seguenti condizioni:

- presenza di un soggetto disabile, con grado di invalidità di almeno il 75 per cento, risultante da certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale;

- reddito ISEE riferito all’anno 2007 non superiore agli importi indicati e individuati per numero di componenti del nucleo familiare nel prospetto allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A);

Il nucleo familiare è quello definito dal D.Lgs. 109/1998.

 

4. di prendere atto dell’art. 1, comma 5 della Legge Finanziaria 2008 che introduce una nuova e ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200 euro. Tale detrazione non si applica agli immobili di categoria A1, A8 e A9. 

 

Per l’ottenimento della maggiore detrazione d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta entro il termine di scadenza della seconda rata 2008 utilizzando i moduli predisposti dal Comune.

 

La maggiore detrazione d'imposta ha effetto soltanto per l’anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

 

a.    di stabilire che l’ammontare delle suddette detrazioni, nel caso in cui non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le relative pertinenze;

b.    di stabilire che il soggetto passivo non deve effettuare il versamento quando l’imposta dovuta per il periodo di possesso risulta inferiore a €. 10,33;

c.    di stabilire che il tasso di interesse da applicare agli atti impositivi è il tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno;

d.    di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime;

e.       di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Rocca di Papa.

 


ALLEGATO A)

 

 

 

 

 

Componenti nucleo familiare

REDDITO ISEE

1

€ 4.128,00

2

€ 9.391,74

3

€ 12.203,28

4

€ 14.715,72

5

€ 17.048,70

6

€ 19.142,40

7

€ 21.236,10

8

€ 23.329,80