COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

                                                                    PROVINCIA  DI  ROMA

 
 
Estratto di deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2005 avente ad oggetto: Determinazione Aliquote Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005.
 
~~~~ OMISSIS ~~~~
                                 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Premesso e considerato che:
 
·        l’art.1, titolo I del capo I del D. Lgs. n. 504/92 e successive integrazioni e modifiche ha istituito a decorrere dal 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
·        l’art.6 del suddetto decreto disciplina la variazione annuale della suddetta imposta;
·       si ritiene necessario stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2005;
·        Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
·        Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
·        Visto lo Statuto Comunale;
·        Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;
·        Visto il D.L.vo 109/1998;
·        Ritenuto che questa Amministrazione ha sempre applicato l’imposta comunale sugli immobili;
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 DELIBERA

 1.      di stabilire per l’anno 2005 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti misure:
 
·      4,5 per mille per:
a.    unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;
b.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
c.    le pertinenze delle unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ad una per ciascuna categoria classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
d.    abitazioni concesse ad uso gratuito ai figli e genitori che le utilizzino come abitazioni principali, vi siano residenti anagraficamente e non possiedano altre abitazioni nel territorio comunale; per poter beneficiare della suddetta aliquota agevolata, il soggetto è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 2005, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune; la dichiarazione vale fino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno darne comunicazione al Comune;
·      5,5 per mille per negozi, botteghe artigiane e autorimesse commerciali se condotte dal proprietario;
·      6 per mille per le abitazioni date in locazione con contratto registrato da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa a cittadini che le utilizzino come abitazione principale. Per unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D2;
·      7 per mille per tutti gli altri immobili;
·      4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti, costruiti da imprese che hanno come attività prevalente od esclusiva la costruzione e la vendita di immobili.
 
2.    di determinare in €. 103,29 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1;
 
3.    di determinare in €. 129,11 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi il cui nucleo familiare presenti congiuntamente le seguenti condizioni:
a.    presenza di un soggetto disabile, con grado di invalidità di almeno il 75 per cento, risultante da certificazione rilasciata dall'Unità sanitaria locale;
b.    reddito complessivo Irpef del nucleo familiare riferito all’anno 2004 non superiore ad €. 10.329,14; per i nuclei familiari che abbiano più di tre componenti il reddito suddetto è maggiorato di €. 5.164,57 per ogni ulteriore componente; nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinità;
 
Per l’ottenimento della maggiore detrazione d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta entro il 31 maggio 2005 utilizzando i moduli predisposti dal Comune. Nel caso in cui le condizioni previste per l'ottenimento della maggiore detrazione si verifichino successivamente al 31 maggio 2005, il soggetto passivo deve presentare la richiesta entro il termine di scadenza della seconda rata;
 
La maggiore detrazione d'imposta ha effetto soltanto per l’anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.
 
4.    di stabilire che l’ammontare delle suddette detrazioni, nel caso in cui non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le relative pertinenze;
5.    di stabilire che il soggetto passivo non deve effettuare il versamento quando l’imposta dovuta per il periodo di possesso risulta inferiore a €. 10,33;
6.    di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime.