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1.   DI CONFERMARE per l’anno 2008, le aliquote relative all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, come già deliberate con proprio precedente atto n. 11/2007, nelle seguenti misure:

 

a)      aliquota del  4,5 % ( quattro virgola cinque per mille) abitazione principale;

b)      aliquota del 7,00% ( sette per mille)  per tutte le altre unità soggette all’importo;

 

2.   DI APPLICARE sulle medesime le detrazioni previste dalla normativa come di seguito indicato:

·         detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale;

·         ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 8 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. L’ulteriore detrazione, comunque non  superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applicata qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul redito delle persone fisiche non superiore a 50.000,00 euro;

  1. DI PRENDERE atto che la minore imposta che deriva dall’applicazione dell’ulteriore detrazione sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli Comuni;