Ufficio Tributi
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il capo I° (artt. da 1 a 18) del D.lgs. 30/12/1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n° 449;
Visto l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27/05/2005, n° 86, convertito, con modificazione, dalla legge 04/08/2006, n° 248, e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174, 175, della Legge 27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del sopra richiamato D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
Visto il D.L. “misure urgenti in materia fiscale” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 art. 1” esenzione imposta Comunale sugli Immobili pirma casa”:
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 30/05/08 “Imposta Comunale sugli Immobili determinazione dell’aliquota per l’anno 2008” immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30/05/08 “Imposta Comunale sugli Immobili determinazione del valore delle aree edificabili per l’anno 2008” immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Rende noto
Che il 16 GIUGNO scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell’Imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi , ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta deve essere corrisposta mediante:
· c/c postale n° 88694336 intestato a Equitalia Gerit SpA – Castel Madama – RM – ICI
· Modello di versamento “F24”
· Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in una unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata
· In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n° 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n° 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in una unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del tre per cento;
· Presupposto dell’Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;
· Sono soggetti all’imposta il proprietario dell’immobile di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;
· L’imposta, per l’anno in corso, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 30/05/2008, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:
▬ aliquota da applicare 7,00 per mille
▬ l’abitazione principale e sue pertinenze 0,00
· l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 4,50 per mille rimane in vigore solo ed elusivamente per l’abitazione principale purchè classificata catastalmente con categoria A/1 – A/8 – A/9
· La stessa avrà diritto all’applicazione della detrazione pari a € 103,29 ed ad un’ulteriore detrazione pari ad € 25,83 per i nuclei familiare con disabili con invalidità non inferiore al 75% certificata da strutture pubbliche.
· Aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3,0 per mille;
- al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3,00 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
· Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
· L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
· Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
· Viene considerata abitazione principale quella concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e collaterale entro il secondo con obbligo della residenza come stabilito dal Regolamento Comunale ICI art. 5 comma 6 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 26/03/1999.
· Che il valore venale dei terreni con potenzialità edificatoria ricompresi nelle zone omogenee della variante generale al PRG viene definito con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 30/05/2008 come da tabella di seguito riportata
zona omogenea di PRG |
euro al mq. | |||
B |
B1 |
|
ex zone A,B,C,D in C1-C2-C3-C4 |
128,40 |
B2 |
|
ex zona A1 in C5 |
109,38 | |
|
ex zona A2 in C5 |
48,91 | ||
C |
C1 |
PPE2 |
ex zona A1 in C3 |
68,91 |
ex zona A2 in C3 |
39,38 | |||
PPE3 |
ex zona A in C4 |
95,70 | ||
ex zona C in C4 |
99,53 | |||
C2 |
PII - Frainili |
ex zona A in C2 |
104,03 | |
Pietro Romano |
21,40 | |||
Colle Murata |
21,40 | |||
I Colli |
35,67 | |||
D |
D2 |
Intervento diretto |
72,78 | |
D3 |
Piano Attuativo |
49,53 | ||
F2 |
Servizi Privati |
9,06 | ||
G |
Monitola |
22,30 | ||
Valle Caprara |
19,64 | |||
Colle Passero |
19,64 | |||
Prato del Ghiaccio |
22,30 | |||
H |
H1 |
Insediamenti stabili |
interventi PRUSST |
7,47 |
Interventi singoli |
5,41 | |||
H2 |
Insediamenti temporanei |
1,07 | ||
H3 |
Aree Asservite |
3,09 | ||
Servizi pubblici |
3,09 |
· l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;
· tutte le variazioni o le modificazioni intervenute dovranno essere denunciate o dichiarate e/o modificazioni intervenute dovranno essere denunciate o dichiarate ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n° 504, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Tributi del comune.
Castel Madama lì 11 giugno 2008 |
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott.ssa Marta Moriconi |