COMUNE DI CAMERATA NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, relativo alla istituzione, a decorrere l’anno 1993, dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. -;

 

            Visto l’art. 6 del citato Decreto, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996, n. 662, il quale dispone che l’aliquota dell’Imposta deve essere stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, in misura non inferire al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

            Visto lo stesso art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge 23.12.1996 n. 662, che, nel modificare la normativa precedente, ha stabilito nuove norme per l’applicazione dell’imposta, attribuendo, in particolare, ai Comuni la potestà di determinare modalità diverse sia per la diversificazione della aliquota che per l’applicazione delle riduzione e delle detrazioni d’imposta;

 

            Vista la legge 27.12.2006 n. 296, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta di cui trattasi;

 

            Visto, in particolare, l’art. 1, comma 156, della citata legge 296/2006, con il quale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, la competenza ad approvare le aliquote dell’imposta è stata attribuita al Consiglio Comunale;

 

            Ritenuto, pertanto, tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio del Comune, di dover confermare, per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta in questione nella misura vigente nel 2006;

 

            Visto l’art. 1, comma 169, della medesima legge 296/2006, con il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali viene stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19.03.2007, con il quale, per l’anno 2007, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato differito al 30.04.2007;

 

            Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

            A voti unanimi, espressi per alzata di mano:

 

DELIBERA