IL DECRETO LEGGE N.93 DEL 27/05/2008 STABILISCE: “ A DECORRERE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2008 E’ ESCLUSA DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO”

 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO ICI PER L’ANNO

D’IMPOSTA 2008

 

a)          Aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/2 – A/3 – A/7  : 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

b)           Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/2 – A/3  A/7  : 8,0 per mille    ( otto virgola zero per mille);

c)           Aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/4 – A/5  : 4,7 per mille ( quattro virgola sette per mille);

d)          Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/4 – A/5:  6,5 per mille ( sei virgola cinque per mille);

e)          Aliquota per unità immobiliari urbane in categoria A/8 – A/10 – B/1 –B/8 –C/2 – C/3 – C/4 – C/6 – C/7 e gruppo D  : 6,8 per mille (sei virgola otto per mille);

f)            Aliquota per aree edificabili 7 per mille  sette per mille);

g)          Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parente entro il primo grado ( genitore – figlio e viceversa) a condizione che l’unità immobiliare medesima costituisca abitazione principale del beneficiario e risulti censita in categoria A/2 – A/3 ad A/7   : 5,5 (cinque virgola cinque per mille );

h)          Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parente entro il primo grado a condizione che l’unità immobiliare medesima costituisca abitazione principale del beneficiario e risulti censita in categoria A/4 e A/5   : 4,7 per mille ( quattro virgola sette per mille);

i)            Aliquota per unità immobiliari urbane C1:  7 per mille  (sette per mille).

 

Detrazione comunale per abitazione principale: €103,29.      

 

Detrazione statale per l’abitazione principale pari all’uno e trentatre per mille ( 1,33%o ) della base imponibile.

 

 

DICHIARAZIONE ( ART.10 COMMA 4)

Con provvedimento dell’Agenzia del territorio del 18/12/2007, per le unità immobiliari urbane iscritte in catasto, con attribuzione di rendita definitiva, non deve essere più presentata denuncia di variazione poiché tali dati sono già conosciuti in tempo reale dal Comune ove è ubicata l’unità immobiliare medesima.

Rimane fermo l’obbligo di dichiarazione per le variazioni relative ai terreni .   

Si ricorda che ai sensi dell’art.15 della legge 18/10/2001 n.383 per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la variazione ai fini i.c.i. A tale compito provvede l’ufficio finanziario presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione.  

La dichiarazione i.c.i. può essere presentata a mano  direttamente presso l’ufficio tributi del Comune di Anguillara Sabazia o  inviata a mezzo raccomandata semplice  al Comune di Anguillara Sabazia – Ufficio tributi – Piazza del Comune n.1 – 00061 dal 1° giugno al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durante lo stesso periodo, presso l’ufficio tributi ed I.C.I.  sono distribuiti gratuitamente ai contribuenti i modelli di dichiarazione. 

 

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’imposta  può essere effettuato con le  seguenti modalità:

 

1.         Utilizzo dei conti correnti postali n.53205001  intestati direttamente al COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA SERVIZIO TESORERIA I.C.I. Il versamento va eseguito in due rate: la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente entro il 16 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ facoltà del contribuente versare l’imposta complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno con le modalità sopra citate.

2.         Utilizzo dei conti correnti postali n. 88693270 intestati ad EQUITALIA – GERIT ANGUILLARA SABAZIA – RM – ICI. Il versamento va eseguito in due rate: la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente entro il 16 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ facoltà del contribuente versare l’imposta complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno con le modalità sopra citate.

 

3.         Se con utilizzo del modello F24, il versamento va eseguito in due rate, la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente entro il 30 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.   In tale caso è anche possibile utilizzare , in compensazione, eventuali crediti vantati per altri tributi , tra quelli versabili tramite modello F24 (Codice tributo: 3901 abitazione principale; 3903 aree edificabili; 3904 altri fabbricati. Codice Comune di Anguillara Sabazia: A297)  

 

QUANTO SI DEVE PAGARE       

Si ricorda che, esistendo aliquote differenziate, i comproprietari potrebbero trovarsi nella condizione di dover applicare aliquote diverse. In altri casi potrebbe essere necessario dover applicare aliquote diverse per frazione di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le aliquote agevolate

 ( esempio: quando nel corso d’anno si prende la residenza in un immobile o si cede lo stesso in uso gratuito a parente entro il primo grado).

 

 

COME SUDDIVIDERE L’IMPOSTA TRA PIU’ PROPRIETARI O PER PERIODI DI POSSESSO

Per suddividere l’imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero immobile, applicando l’aliquota prevista nel suo caso, e successivamente calcolare l’importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.

Per suddividere l’imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell’immobile.

E’ considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.

 

 

 

 

ESEMPIO DI CALCOLO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENZA

DI UN IMMOBILE ISCRITTO IN CATASTO IN CATEGORIA  A/2 classe 2 vani 6 Rendita catastale €728,20  ALIQUOTA 5,5 PER MILLE.

Attenzione: la stessa aliquota, cioè 5,5 per mille, può essere applicata anche al box, al posto auto, alla cantina o alla soffitta utilizzati dal proprietario.

Tale aliquota può essere applicata ad un solo box, ad una cantina o soffitta.

Calcolo dell’imposta:

€ 728,20 + 5% X 100 = 76.461,00 X 0,0055= 420,54 – 103,29 = € 317,25 imposta da cui è stata detratta la sola detrazione comunale

 

Ulteriore detrazione statale: € 728,20 + 5% X100= 76.461,00 X 1,33 = € 101,69

 

Imposta annua da versare : € 317,25 – 101,69 = € 215,56

 

 

AREE FABBRICABILI

Per quanto concerne le aree fabbricabili ( oggetto del P.R.G.C. del 27/07/1978) , si ricorda che  con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 21/12/2004 sono stati determinati  i  valori  delle  aree  edificabili, ai  fini  I.C.I., a decorrere dall’anno di imposta 2005.

 Si riporta lo stralcio della deliberazione: …. A decorrere dall’anno d’imposta 2005, la base imponibile, ai fini I.C.I., relativamente al valore delle aree edificabili, sulla scorta della perizia redatta dall’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia, prot. n. 89 del 21/12/2004, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, viene fissata nel modo seguente:

 

A) ZONA B – D.T.=1,50 mc/mq                                  valore massimo - € 173,54 al mq

                                                                          valore medio -     € 165,26 al mq

                                                                          valore minimo -   € 157,01 al mq

 

B) ZONA C – Sottozona C1 = D.T.0,20 mc/mq         valore massimo - € 81,81 al mq

                 Sottozona C2                                 valore medio -     € 72,72 al mq

                                                                          valore minimo -   € 63,63 al mq

 

C) ZONA C – Sottozona C3                                         valore massimo - € 90,90 al mq

                                                                          valore medio -     € 81,81 al mq

                                                                          valore minimo -   € 72,72 al mq

 

D) ZONA C – Sottozona C4                                         valore massimo -  € 99,98 al mq

                                                                          valore medio -      € 90,81 al mq

                                                                          valore minimo -    € 81,81 al mq

 

E) ZONA D – Sottozona D5                                         valore massimo -  € 46,48 al mq

                                                                          valore medio -      € 41,32 al mq

                                                                          valore minimo -    € 36,15 al mq

 

          

L’Ufficio accertamento I.C.I., in sede di eventuale verifica,  riterrà congrui i valori dichiarati dal contribuente, qualora gli stessi si attestino almeno al valore medio al mq determinato con la presente deliberazione.

N.B.

SI RICORDA che il 20/01/2007 CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 48 DEL 23/12/2006 E’ STATA ADOTTATA LA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C., pertanto, ai sensi dell’art. 36 della legge 248/2006 i terreni compresi in tale variante sono oggetto d’imposizione ai fini ICI dal 20 gennaio 2007 in quanto     “ un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo”.

L’appartenenza del terreno ad una delle zone oggetto della variante sopra indicata si può verificare visitando sul  sito www.comune.anguillara-sabazia.roma.it nella sezione Avvisi e Bandi.

I valori, determinati con delibera di G.C. n.51 del 27/03/2007,  ai fini del calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immoli per tali aree sono i seguenti:

                              

               - - aree ricadenti in zona C1 € 45,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona C2 € 55,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona C3 € 55,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona C4 € 85,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona G3 € 10,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona M1 € 45,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona M2 € 60,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona M3 € 80,00 al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona N1 € 55,00  al mq. di superficie edificabile;

- aree ricadenti in zona N2 € 70,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona D1 € 40,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona D3 € 30,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona D5 € 30,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona E4 € 20,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona FSAA € 80,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona FSP   € 40,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona G2B € 20,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona G2C € 10,00  al mq. di superficie edificabile.

- aree ricadenti in zona L (Nuclei Abusivi) €  35,00  al mq. di superficie edificabile.