Le aliquote ICI vigenti nel Comune di Anguillara Sabazia per l’anno d’imposta 2006, adottate con deliberazione della Giunta Comunale n° 92 in data 14/04/2006, sono le seguenti:
- aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/2-A/3-A/7: 5,1 per mille(cinque virgola uno per mille)
- Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/2-A/3-A/7: 8,00 per mille (otto per mille)
- Aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/4-A/5: 4,7 per mille (quattro virgola sette per mille)
- Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/4-A/5:6;5 per mille (sei virgola cinque per mille)
- Aliquota per unità immobiliari urbane in categoria A/8-A/10-B/1-B/8-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7 e gruppo D): 6,8 per mille(sei virgola otto per mille)
- Aliquota per aree edificabili: 7 per mille (sette per mille)
- Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parente entro il primo grado a condizione che l’unità immobiliare medesima costituisca abitazione principale del beneficiario e che risulti censita in categoria A/2-A/3-A/7: 5,1 per mille (cinque virgola uno per mille)
- Aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parente entro il primo grado a condizione che l’unità immobiliare costituisca abitazione principale del beneficiario e risulti censita in categoria A/4 e A/5: 4,7 per mille (quattro virgola sette per mille)
- Aliquota per abitazioni non locate: 8,00 per mille (otto per mille)
- Aliquota per unità immobiliari in categoria C/1: 7 per mille (sette per mille).
Detrazione per abitazione principale € 103,29.
I terreni agricoli ubicati nel territorio di Anguillara Sabazia, sono esentati dal
pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 7-comma 1- lettera h) del decreto legislativo
30/12/1992 n. 504.
Con la delibera sopra menzionata sono determinate per l’anno di imposta 2006 le seguenti novità:
“Sono esonerati dal pagamento dell’imposta i proprietari di unita immobiliari urbane, adibite ad abitazione che nel corso dell’anno 2006 hanno concesso o concederanno in locazione, con contratto debitamente registrato, l’abitazione di loro proprietà, ad inquilini che nel corso del medesimo periodo abbiano subito sfratto esecutivo emesso con sentenza della competente autorità giudiziaria;
Sono altresì esonerati dal pagamento dell’imposta i proprietari di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione che nel corso dell’anno 2006 hanno concesso o concederanno in locazione, con contratto debitamente registrato, l’abitazione di loro proprietà ad inquilino il cui nucleo familiare versi in condizione di grave disagio economico-finanziario. La sussistenza di tale ultimo requisito dovrà essere dichiarata, a richiesta del locatore, o del conduttore, dalla apposita commissione comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”.
SI RICORDA CHE DAL 2003 SONO VARIATE LE TARIFFE A VANO PER ALCUNE CATEGORIE DI IMMOBILI, SI RACCOMANDA DI TENER CONTO DI TALI MODIFICHE IN BASE AL D.M. 159/2002.