COMUNE DI ALLUMIERE

DELIBERA N.52 DEL 14 MAGGIO 2008 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

-         Che l’ I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

-         che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

-         che ai sensi degli citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

-         che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-         che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-         che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30.12.1998, esecutiva, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.1999;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI i pareri richiesti dall’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

 

I          Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2008:

 

1) aliquota da applicare:

 

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a  proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 (cinque) per mille;

 

b) per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 (cinque) per mille;

 

c) per l’abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 (cinque) per mille;

 

d) per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 (cinque) per mille;

 

e) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal  caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 (cinque) per mille;

 

f) per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 (cinque) per mille;

 

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 (sei) per mille;

 

3) aliquota da applicare ai tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 (sei) per mille;

 

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6 (sei) per mille;

 

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 (sei) per mille;

 

6) per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C2 (magazzini), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, al servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che pertanto ne costituiscono pertinenza soltanto nel caso in cui sono collocate nello stesso fabbricato dell’abitazione principale: 5 (cinque) per mille.

 

II         Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera a), dell’art.3 della legge 23.12.1996, n. 662;

 

III            L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

IV            Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

V         Viene concessa una ulteriore detrazione di Euro 103,29, in rapporto al periodo dell’anno in cui si verificano le condizioni, a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona portatrice di handicap (percentuale di invalidità non inferiore al 100%);

 

VI        Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa no risulti locata;

 

VII      Si dà atto che nella determinazione delle aliquote,  nonchè nella definizione della riduzione o detrazione  sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio di bilancio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

VIII     Di riservarsi l’adozione di provvedimenti,  per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57, della legge 23.12.1996 n.662;

 

IX        Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs 15.12.1997 n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta i terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

 

X         Il presente atto viene approvato ad unanimità di voti.