IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

GUIDA PER L’ANNO 2008

Chi deve pagare

Deve pagare l’I.C.I. chi possiede, nel territorio comunale:

·                Fabbricati

·                Aree Fabbricabili

·                Terreni Agricoli

a titolo di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o locazione finanziaria, anche se non residenti in Italia.

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile, ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il pagamento dell’imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare.

 

Per effetto delle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 6 della legge 244 / 2007, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale ,rientra nel medesimo regime impositivo del coniuge assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

Gli immobili soggetti all’ICI

 

Fabbricati

Se si possiedono fabbricati occorre moltiplicare la rendita catastale ovvero singole unità immobiliari iscritte in catasto  per

140: se si tratta di immobili di categoria B

100: se si tratta di immobili di categoria A, B, C, escluso le categorie A/10 e C/1;

50:  se si tratta di uffici (A10) e fabbricati categoria D

34:  se si tratta di negozi (C1)

Attenzione: le rendite risultanti in catasto devono essere rivalutate del 5% ai fini della determinazione della base imponibile .

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese, il valore è determinato dagli importi, al lordo degli ammortamenti, che risultano dalle scritture contabili al 1 gennaio di ciascun periodo di imposta, adeguati applicandovi i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto ministeriale.

Per gli immobili classificati d’interesse storico/artistico la rendita catastale è determinata applicando la tariffa d’estimo di minore ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è ubicato il fabbricato, in questi casi il valore imponibile si ottiene moltiplicando la rendita individuata per 100, anche se si tratta di negozi, uffici o immobili del gruppo D.

Aree Fabbricabili

Se si possiedono aree fabbricabili, ovvero aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali , o aree edificabili di fatto, la base imponibile va determinata con riferimento al valore venale dell’area in commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del tributo.

Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, condotti dagli stessi proprietari sui quali venga esercitata l’attività agro-silvo-pastorale.

Il possessore di terreni agricoli ubicati nel Comune di Albano è esente dal pagamento dell’I.C.I. ai sensi della legge n. 984 del ‘77: terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Ovviamente tali terreni non devono possedere le caratteristiche di aree fabbricabili.

 

Determinazione dell’imposta

 

La base imponibile calcolata con i criteri sopra esposti, va moltiplicata  per l’aliquota determinata dal Comune di Albano con delibera del Consiglio Comunale n.    27    del   28/5/2008    come segue:

 

Þ             7,0 per mille aliquota ordinaria;

Þ             4,9 per mille abitazione principale di categoria A 1 , A 8,  A 9  e loro pertinenze  Box  o  garages       ( C6 ) , cantine o ripostigli (C2) (C7) , nel numero massimo di uno per tipologia, ubicate nello stesso immobile o distanti dall’abitazione principale non più di  mt.100 lineari. .

Þ             2,0 per mille a favore dei proprietari di immobili situati nel centro storico che eseguano interventi destinati al recupero di immobili inagibili o inabitabili ai sensi della lett. C) dell’art. 31 della L. 457 del 5.8.1978 o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell’art. 34 del T.U. 490/1999.L’applicazione di detta aliquota deve avvenire dietro richiesta scritta da presentarsi all’Ufficio Tributi, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge, entro la fine del mese di inizio lavori, l’ aliquota agevolata troverà applicazione dalla data di inizio dei predetti lavori per un periodo di tre anni.

 

Abitazione Principale

 

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 ed A 9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale s’intende quella considerata tale ai sensi del DLGS 50/92 e, successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle  ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente al momento della pubblicazione del Decreto 29/5/2008 n. 93.

Si riporta  stralcio del regolamento:

      In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale così come definite per espressa previsione legislativa, sono considerate tali  :

A)             Le  abitazioni (immobili di categoria A) date in uso gratuito  da soggetti passivi residenti nel comune di Albano a parenti ed affini fino al primo grado che la occupano quale abitazione principale e non siano possessori di altre U.I. di categoria “A” in tutto il territorio nazionale;

B)             Le abitazioni di disabili o anziani che abbiano acquisito la loro residenza presso istituti, a condizione che la stessa non sia locata o utilizzata da altri soggetti;

C)             L’abitazione di soggetti che la legge obbliga per ragioni di servizio a risiedere in altro comune, a condizione che la stessa risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;

 

 

E’ prevista inoltre, solo per le abitazioni principali, di categoria A1, A8, A9 , che continuano ad essere assoggettate ad ICI,  una detrazione d’imposta pari a  € 113,62;

la stessa deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare viene utilizzata dal soggetto passivo come abitazione principale e spetta proporzionalmente alla quota in cui si verifica tale destinazione.

La predetta detrazione è elevata a € 154,94 per:

1)       nuclei familiari composti al massimo da due persone di cui una almeno con 60 anni di età, il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze, sia composto dalle sole quote di pensione e non sia superiore a € 12.000,00.

2)       nuclei familiari , come risultanti dall’anagrafe del comune, in cui è presente un soggetto con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze, non sia superiore a € 12.000,00;

L’elevazione della detrazione per l’anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall’amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d’imposta (16 Giugno).

  

Per ottenere le predette agevolazioni è necessario presentare  istanza con appositi moduli forniti dall’amministrazione, entro il termine di scadenza per il pagamento della prima rata (16 giugno).

 

Versamento dell’imposta

L’imposta determinata secondo i parametri sopra specificati, deve essere pagata annualmente in proporzione alla quota di possesso nonché ai mesi in cui tale possesso si è protratto.

Va considerato per intero il mese in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.

Di norma il versamento va effettuato in due rate:

·         la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni del periodo d’imposta precedente, entro il 16/6/2008;

·         la seconda pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata secondo le aliquote deliberate per l’anno in corso, comprensiva del conguaglio sulla prima rata entro il 16/12/2008.

Per l’anno in corso, in deroga alla norma di carattere generale sopra riportata,  considerato che l’introduzione dell’esenzione per l’abitazione principale  è più vantaggiosa per il contribuente, è possibile effettuare il versamento dell’acconto  tenendo conto del nuovo bonus.

E’ data facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta entro il 16/6/2008. In questo caso il calcolo dovrà essere effettuato applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno d’imposta in corso.

Le persone fisiche residenti all’estero possono effettuare il versamento in una unica soluzione, entro dicembre, maggiorata degli interessi nella misura del 3% ai sensi del I comma bis Legge 75/93 di conversione del d.l. n. 16/93.

In caso omesso, tardivo, o parziale versamento, verrà applicata la sanzione del 30% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Per i versamenti regolarizzati entro 30 gg dalla scadenza, la predetta sanzione è  ridotta  ad 1/8 (3.75%), per i versamenti regolarizzati entro il termine  di scadenza della dichiarazione la sanzione è ridotta ad 1/5 (6,00%). All’importo da versare vanno aggiunti inoltre, gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente( per l’anno 2008 pari al 3 per cento) con maturazione giorno per giorno in base al tempo trascorso tra il momento del versamento e la commissione della violazione.  

§         La riscossione dell’imposta è effettuata :

·         Tramite concessionario per la riscossione  EQUITALIA GERIT  SPA ALBANO LAZIALE RM ICI  n. conto corrente: 88691894

I contribuenti possono effettuare il pagamento direttamente presso gli sportelli del concessionario siti in Via Parco della Rimembranza, 54 – Albano, ove saranno aperti appositi sportelli dalle 8.00 alle 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato  o presso qualsiasi ufficio postale.

·         Utilizzando il modello F24

 

Dichiarazione

Con Determinazione 18 dicembre  2007 , il Direttore dell’Agenzia del Territorio ha adottato il provvedimento attuativo previsto dall’art. 37, comma 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248.  Pertanto a decorrere dal 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della  dichiarazione .

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del Dlgs 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

In particolare ed a titolo esemplificativo, si precisa che l’esonero dalla dichiarazione non comprende:

·          Gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta “ denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili, variazioni nella destinazione di unità ad abitazione principale,  diritto d’uso spettante al coniuge superstite ;

·         Tutte le variazioni rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare, es. cambio di destinazione d’uso di un immobile,  fusioni,  frazionamenti ampliamenti che comportano adempimenti ai soli fini catastali, valore venale delle aree edificabili, le locazioni finanziarie, le concessioni d’uso di beni demaniali;

 La dichiarazione, nei casi in cui ancora sussiste l’obbligo, deve essere presentata dal soggetto passivo, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili sugli appositi modelli entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2007.

La dichiarazione può essere presentata direttamente all’ufficio tributi che provvederà a rilasciare apposita ricevuta o spedita a  mezzo raccomandata.

Una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati, dalle quali consegua  un diverso ammontare dell’imposta.

 Per i soli casi in cui sussiste ancora l’obbligo di presentazione della dichiarazione

L’omessa o infedele dichiarazione comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

omessa dichiarazione :              dal 100 al 200%  dell’imposta con un minimo di € 51

infedele dichiarazione:              dal 50% al 100% dell’imposta

I modelli delle dichiarazioni e quelli  per le istanze di agevolazione, sono messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale e  possono essere ritirati presso l’ufficio relazioni con il pubblico sito in corso Matteotti n. 117,  durante il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì/Giovedì: dalle 16.00 alle 18.00

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle 8.30 alle ore 12.0

Per ogni ulteriore informazione i contribuenti possono rivolgersi all’ufficio tributi del comune chiamando il numero 06/93295293 o all’ufficio relazioni con il pubblico al numero 06/93295224.

Si consiglia di prendere visione del regolamento ICI approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 26 aprile 2007 e delle delibere tariffarie o di consultare il sito internet del comune   www.comune.albanolaziale.rm.it. Sul medesimo  sito sono disponibili anche il modello di dichiarazione, le istanze di agevolazione ed  i programmi per effettuare  il calcolo dell’imposta ed il ravvedimento operoso. 

L’ufficio ICI del Comune di Albano è situato al piano II di Via Alcide De Gasperi, 64 ed effettua il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì/Giovedì: dalle 16.00 alle 18.00               Martedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 8.30 alle ore 11.00

 

  

                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    

                          Rag. Maurizia Di Felice