COPIA deliberazione della giunta comunale

Atto n. 26

Del 13.03.2006

Oggetto: Approvazione aliquote ICI anno 2006

L’anno duemilacinque , il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 15.00, in Albano Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione si è riunita la Giunta.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

 

LA GIUNTA

 

Premesso che la determinazione della misura delle aliquote e delle tariffe costituisce fondamentale elemento della manovra di bilancio, così come rilevato anche dall’art. 54 del D. Lgs 446/97,  e che pertanto il termine ultimo per la loro approvazione deve intendersi il 31 dicembre, come da art. 151 del D. Lgs 267/2000, a meno che norme statali non stabiliscano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, in qual caso deve intendersi automaticamente prorogato fino alla data di approvazione del bilancio di previsione anche il termine per la deliberazione  delle aliquote e delle tariffe, così come disposto dall’art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Visto che   il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali per l’anno 2006, è stato differito al 31/3/2006.

 

Premesso che rientra nella competenza della Giunta deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi come disposto dall’art. 42 del D. Lgs 267 del 18.8.2000,  in quanto al Consiglio dell’ente è attribuita l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote.

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs 504/92, e sue successive integrazioni e modificazioni, che prevede che l’aliquota ICI possa essere diversificata, sempre entro il limite di oscillazione fissato dalla legge, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, attuando in tal modo la facoltà data ai comuni di adeguare l’imposizione alla propria realtà territoriale e socio – economica;

 

Visto anche l’art.1, comma 5, della legge 449 del 18 dicembre 1997 “Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio” che ha dato facoltà ai comuni di applicare un’aliquota agevolata, anche al disotto del 4 per mille,  per le unità immobiliari che siano oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

 

Atteso che un intervento in tal senso risulta in linea con gli obiettivi di questa amministrazione, in quanto conforme alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico - ambientale intervenendo sul risanamento, il consolidamento e la riqualificazione del centro storico;

 

Visto l’art. 8 del D.Lgs 504/92 e sue successive integrazioni e modificazioni, inerente la detrazione dall’imposta dovuta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che fissa la stessa ad un minimo di € 103.29 elevandola fino ad un massimo di € 258.23, facoltà che può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

Atteso che questa  amministrazione intende agevolare i nuclei familiari composti  massimo da due persone,  con età pari o superiore a 60 anni d’età ed i nuclei familiari dove è presente un invalido con totale e permanente  riduzione della capacità lavorativa,  il cui  reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 4 del vigente regolamento ICI,   non sia  superiore a  € 10.329, 14 ;

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data               dal responsabile del servizio interessato, rag. Maurizia Di Felice;

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data            dal responsabile del servizio finanziario, rag. Liliana Costantini;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

DELIBERA

 

Ø      Per i motivi in premessa, di stabilire l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con D. Lgs 504/92 del 30.12.504 e successive integrazioni e modificazioni, per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

 

  • Aliquota ordinaria                                                                                          7.0 per mille
  • Abitazione principale e loro pertinenze (così come individuate dall’art. 4 del vigente regolamento I.C.I.)                                                                                       4.3 per  mille

 

  • aliquota agevolata del  2  per mille a favore dei proprietari dei fabbricati situati nel centro storico, così come individuato dal vigente piano regolatore generale, che eseguano interventi destinati :

 

1.      al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali dall’Ufficio Urbanistica del Comune;

2.      al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico così come individuati e disciplinati dal titolo I del D. Lgs 490/99;

 

 

tenendo conto che l’applicazione di detta aliquota  deve avvenire dietro richiesta scritta da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge,  entro la fine del mese di inizio dei lavori risultante dalla prescritta comunicazione. L’applicazione dell’aliquota agevolata troverà applicazione dalla data di inizio lavori per un periodo di tre anni.

Ai fini della predetta agevolazione, per recupero deve intendersi l’insieme degli  interventi così come individuati dalla lettera c) dell’art. 31 della L. 457 del 5 agosto 1978 e in presenza di beni  di interesse artistico o architettonico dall’art 34 del testo unico 490/1999.

 

Ø      Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale in € 113,62.

 

Ø      Di confermare l’elevazione della detrazione  per l’abitazione principale a € 154,94 ai proprietari di immobili i cui nuclei familiari siano composti al  massimo da  due persone, di cui almeno una  con età pari o superiore a 60 anni d’età,  il cui  reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze, sia composto dalle sole quote di pensione e  non sia  superiore a  € 10.329, 14. L’elevazione della detrazione per l’anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall’amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d’imposta ( 30 giugno 2006 );

 

Ø      Di elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 154,94 ai proprietari di immobili nel cui nucleo , come risultante dall’anagrafe del comune, sia presente un soggetto con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ( 100 per 100) il cui  reddito complessivo,  riferito al nucleo familiare,  al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze,   non sia  superiore a  € 10.329, 14. L’elevazione della detrazione per l’anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall’amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d’imposta ( 30 giugno 2006 );

 

Ø      Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.