D E L I B E R A

 

Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

1.      Per quanto riguarda le aliquote:

 

a)     aliquota ordinaria, pari al  7,00 ‰ (sette per mille) per tutti gli immobili;

 

b)     aliquota ridotta,  pari  al  4,00 ‰ (quattro per mille) per le abitazioni principali e loro due pertinenze o assimilate come da Regolamento I.C.I., ovvero:

1)     quelle adibite a dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) direttamente dal titolare del diritto reale;

2)     l’abitazione posseduta da un soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; le detrazioni vanno calcolate in base alla quota posseduta. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

3)     quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado e affini entro il 2° grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;

4)     quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, né occupate dall’eventuale nudo proprietario;

 

c)      aliquota ridotta,  pari  al  4,00 ‰ (quattro per mille):

1)     per le abitazioni e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

2)     alle unità immobiliari (abitazioni e pertinenze) di proprietà dello A.T.E.R.P. regolarmente assegnate;

 

2.      Per quanto riguarda le detrazioni:

 

a)     confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 55 legge 662/96, in € 103,29 limitatamente alle abitazioni di cui alla lettera b)1) e b)2) del precedente punto 1.;

b)     riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta di € 25,00, da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista al precedente punto a) fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale stessa, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente, si riscontri la presenza di uno o più disabili, con invalidità pari al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

            Tale ulteriore detrazione viene concessa alle seguenti condizioni:

-      che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell’appartamento e relative pertinenze, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini I.C.I., complessivamente superiore a €. 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare convivente;

-      che il reddito lordo complessivo del nucleo familiare convivente per l’anno 2007, risulti nei limiti di cui alla tabella allegata;

 

 

 

Numero componenti

Reddito

 

1

   7.905,00

 

2

€ 12.395,00

 

3

€ 16.115,00

 

4

€ 19.420,00

 

5

€ 22.520.00

 

6

€ 25.310.00

 

Oltre 6

€ 25.310.00

 

 

-      che il soggetto passivo del tributo presenti inderogabilmente entro il mese di giugno 2008, una comunicazione su apposito modello, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

 

c)      riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta di € 51,65 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista al precedente punto a), fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale stessa, ai soggetti passivi del tributo tra i quali si riscontri la presenza di titolari di pensione sociale oppure con trattamento previdenziale di quiescenza, alle sotto indicate condizioni:

-      abbiano un’età non inferiore al 60/esimo anno, alla data del 01 gennaio 2008;

-      abbiano un reddito complessivo, esclusa la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non superiore a Euro 8.263,31 innalzabile di Euro 1.549,37 per ogni componente del nucleo familiare convivente;

-      utilizzino l'unità immobiliare per la quale si chiede l'aumento della detrazione I.C.I. effettivamente come abitazione principale;

-      che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, di valore imponibile ai fini I.C.I. presenti sul territorio nazionale;

la sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, inderogabilmente entro il mese di giugno 2008, di una apposita comunicazione, unitamente alla fotocopia dell'atto attestante il reddito percepito.

 

d)     di dare atto della maggiore detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 2 comma 5 della L. 244/07.