IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - ANNO 2005

 

 

Il Comune di Ariccia informa:

che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 24 gennaio 2005, sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 come segue:

 

ALIQUOTE:

7.0       per mille, aliquota ordinaria;

5.0       per mille, per unità immobiliare adibita ad  abitazione principale e per le sue eventuali due

pertinenze;

7.0  per mille, a carico dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate;

7.0  per mille, per immobili realizzati per la vendita;

7.0       per mille, a carico di tutti gli altri immobili e delle aree fabbricabili.

 

DETRAZIONI:

€. 103,29         abitazione principale;

  154,94    pensionati con età superiore a 60 anni alla data del 01.01.2005, aventi il minimo INPS 

e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore 

a € 8.263,31 annui se singolo, oppure € 9.812,68 annui se in coppia;

. utilizzino tale unità immobiliare come abitazione principale;

. non abbiano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale altre unità immobiliari.

La sussistenza delle predette condizioni, dovrà essere dimostrata attraverso la produzione di una dichiarazione dell’atto di notorietà, unitamente alla fotocopia dell’atto attestante il reddito percepito.

 

PAGAMENTI:

1.      Il pagamento può essere effettuato mediante il c/c postale n. 50800002 intestato a: Tesoriere Comune di Ariccia Imposta Comunale sugli Immobili - Piazza San Nicola snc 00040 ARICCIA Rm.

SCADENZE DEI PAGAMENTI:

. La prima, entro il 30 giugno 2005, pari al 50% dell’imposta versata per l’anno 2004;

. La seconda, dal 1 al 20 dicembre 2005, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’anno 2005.

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ICI PER VARIAZIONI INTERVENUTE NELL’ANNO 2004:

Entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004, va presentata eventuale dichiarazione delle variazioni intercorse nel predetto anno, utilizzando i modelli predisposti.

 

 

 

NOTE:

Per abitazione principale deve intendersi:

a)        l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)        l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale ma in tal caso non si applica la detrazione di € 103,29;

c)        l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare stessa risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

 

I contribuenti attesteranno la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione delle agevolazioni sopra indicate, facendo pervenire al Comune apposita dichiarazione su moduli predisposti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004.

 

 

Non può essere considerata abitazione principale:

-          l’abitazione dove dimorino solo i familiari del proprietario e non anche egli medesimo;

-          l’abitazione di proprietà di un soggetto che abiti, anche in locazione, in un altro appartamento.

 

La Detrazione:

-          deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;

-          spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.