(Provincia di Roma)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria - prima convocazione ATTO N° 5 del 10 febbraio 2007
Oggetto: Modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale vigente per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Determinazione delle aliquote ai fini dell’applicazione I.C.I. per l’anno 2007.L'anno duemilasette il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10,40 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificato nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale. Procedutosi all'appello nominale, risultano:
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
PICCIONI Marcello Si
BETTARELLI Giuseppina Si
CECI Giuseppina Si
MARANI Pino Si
DROGHINI Lucio Si
SANTI Simonetta Si
PANNACCI Andrea Si
PICCIONI Manlio Domenico Si
PANNACCI Monica Si
PARISE Eugenio Si
ANDREONI Maria Antonietta Si
MAZZILLI Domenico Si
MARANI Valter Si
MONARCA Francesco Si
RABBAI Augusto Si
SCENTONI Marco Si
RAVONI Fabrizio Si
Presenti N° 15 Assenti N° 2
Presiede il Dott. Marcello Piccioni - Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale Dott. Domenico Ceravolo;
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il
Presidente dichiara aperta l'adunanza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 25 Gennaio 2002;
Visto l’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, relativo alla potestà regolamentate generale delle Province e dei Comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.1999 con la quale si approvava il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’8 marzo 2002, con la quale si integrava l’articolo 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’28 marzo 2003, con la quale si sostituiva parte dell’articolo 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell’04 marzo 2005, con la quale si apportavano modifiche e integrazione al del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il comma 1 dell’art 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che cita:
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come dimora abituale, a condizione che la concessione a titolo gratuito sia rilasciata nella sua integrità da tutti i comproprietari o aventi diritto reale sull’immobile.
Visti comma 1 e 2 l’art. 11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che cita:
L’obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è soppresso. I soggetti passivi devono comunque comunicare, su apposito modulo predisposto dal comune, entro il termine di 30 giorni, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione in modo congiunto anche da un comproprietario a nome di tutti; per gli immobili indicati per l’art. 1117, n. 2, del C.C. oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministrazione del condominio per conto dei condomini. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) dati anagrafici del titolare d’imposta;
b) dati identificativi dell’immobile;
c) rendita catastale (presunta o definitiva)
Vista la delibera di Giunta Comunale del Commissario Prefettizio n. 5 del 03 marzo 2006, con la quale si approvavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2006,
Acquisiti favorevolmente i pareri ex art. 49 del D. lgs 267/2000;
Con Voti: unanime
DELIBERA
- Di sostituire il comma 1 dell’art 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.1999 come segue:
Sono considerate
abitazioni con aliquota agevolata, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta prevista,quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come dimora abituale, a condizione che la concessione a titolo gratuito sia rilasciata nella sua integrità da tutti i comproprietari o aventi diritto reale sull’immobile.- Di sostituire il comma 1 e 2 dell’art. 11del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.1999 come segue:
Viene rintegrato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. I soggetti passivi devono presentare la denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. La dichiarazione può essere effettuata sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti o utilizzando i modelli ministeriali di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.- Di confermare al 7 per mille l’aliquota ICI ordinaria;
- Di ridurre al 4,9 per mille l’aliquota ICI sull’abitazione principale e sue pertinenze per l’anno 2007;
- Di confermare al 5,4 per mille l’aliquota ICI sull’abitazione con aliquota agevolata previste dal comma 1 art. 5 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;
- Di confermare il valore minimo al metro cubo delle aree fabbricabili a €. 50. Il suddetto valore è applicato alle varie tipologie di zone edificabili come sotto descritto:
a) aree con edificazione ad intervento diretto (zona B di completamento: sottozone B1, B2, B3 del PRG):
(metri cubi edificabili x €. 50)= valore imponibile I.C.I.;b) aree con edificazione a piano attuativo non approvato (zona C di espansione: sottozone C1 e C2 del PRG):
(metri cubi edificabili x € 50) –30 per cento= valore imponibile I.C.I.;c) terreni agricoli, sui quali è stata rilasciata una concessione edilizia
(metri cubi autorizzati x €. 50) -10 per cento= valore imponibile I.C.I.;Per l’applicazione delle riduzioni previste al punto b) il contribuente deve presentare apposita istanza all’ufficio tributi entro il 31 maggio di ogni anno.
-
Di confermare la detrazione per la prima abitazione a €. 103.30- Di confermare, per i nuclei familiari in cui sia presente e residente nell’immobile un portatore di Handicap così come definito dall’art. 3 c. 1° della legge 104 del 5.2.1992, che siano altresì riconosciuti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente invalidi civili al 100 per cento, la detrazione per la prima abitazione sale a €. 120. Per l’applicazione della maggiore detrazione, il contribuente deve presentare apposita istanza all’ufficio tributi entro il 31 maggio corredato di copia del certificato attestante l’invalidità rilasciato dall’organo competente ai sensi della normativa vigente.
Stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
inoltre,
DELIBERA
Di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.