COMUNE DI POMEZIA ( PROVINCIA DI ROMA)

     

ESTRATTO DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

Atto n. 12                        Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili- Aliquote, riduzioni e                                 

                                                         detrazioni per l’anno 2005
Del 18.02.2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

  1. Di confermare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, di cui alla Deliberazione del Sub Commissario Straordinario n. 27 del 28/03/2002, per l’anno 2005, con effetto dal 1° gennaio 2005.

 

a)      Aliquota ordinaria      7,0 per mille ( sette per mille)

 

b)      Aliquota ridotta, da applicare:            

- per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa , residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale :   4,4 per mille ( quattro punto quattro per mille);

- per  le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:     5,0 per mille (cinque per mille);

- per le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute dalle persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all’abitazione principale, cedute in comodato d’uso o in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che le utilizzino come abitazione principale:   5,0 per mille ( cinque per mille);

 

 

2.      Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

3.      Di stabilire l’elevazione della detrazione spettante ad € 154,94 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico e sociale:

a)      disoccupati dal 1° Gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta che siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

b)      pensionati con età superiore a 60 anni alla data del 31/12/2004, che percepiscono solo reddito di pensione minima INPS o di pensione con imponibile lordo non superiore ad € 7.230,40 annui, se singoli oppure ad € 14.460,79 annui, se in coppia, e che posseggono come unico immobile quello adibito ad abitazione principale;

c)      famiglia con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66,7% al 1° gennaio 2005, in possesso di un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 18.592,45 annui.