LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;
 
Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina  dell’imposta comunale sugli immobili;
 
Visto l’art. 6 del D. L.vo 30.12.1992 n. 504 come sostituito con l’art. 3 comma 53, legge n. 662 del 1996, modificato con l’art. 10, comma 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che al comma 1) testualmente recita: “l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D. Lgs. 11 giugno 1996, n. 336”;
 
Vista la legge 28.12.2001 n. 448, che all'art. 27,  comma 8, proroga, contestualmente al termine per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo 28.09.98 n. 360;
 
Rilevato che per il corrente  anno si  è avuta una notevole riduzione delle entrate, in particolare  del gettito dei trasferimenti statali  a fronte di spese correnti aventi carattere obbligatorio e strettamente indispensabile a garantire il  mantenimento dei servizi essenziali;
                    
Evidenziata quindi la necessità di apportare un aumento dell’aliquota relativa alle aree edificabili, un aumento dell’1,0 per mille;
 
Ritenuto pertanto determinare per l’anno 2005 le aliquote ICI nelle seguenti misure, confermando quelle relative alle abitazioni principali, secondarie ed alle tipologie di fabbricati, ed apportando un aumento dell’1,0 ‰ all’aliquota relativa alle aree edificabili:
 
-             Aliquota del 5,50 ‰ per l’abitazione principale;
-             Aliquota del 7,00 ‰ per le abitazioni secondarie e le altre tipologie di fabbricati;
-             Aliquota del 7,00 ‰ per le aree edificabili.
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
Del 18/08/2000;
 
Vista la legge 30.12.2004 n. 311;
 
Visto il Decreto Legge 30.12.2004, che differisce al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2005;
 
 
Con voti unanimi legalmente espressi;
 

 

D E L I B E R A

 
 
1)  Di determinare per l’anno 2005 le aliquote ICI nelle misure di seguito indicate, confermando quelle relative alle abitazioni principali, secondarie ed alle tipologie di fabbricati, ed apportando un aumento dell’1,0 ‰ all’aliquota relativa alle aree edificabili:
 
-             Abitazione principale  - aliquota del 5,50 ‰;
-             Abitazioni. secondarie e altre tipologie di fabbricati - aliquota del 7,00 ‰;
-             Aree edificabili - aliquota del 7,00 ‰;
 
2) Di confermare in € 103,29 la detrazione da applicare all’abitazione principale;
 
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con successiva separata unanime votazione palese.