PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

 

N.  16

 

 

Data 03-05-2010

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ANNO 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

. . . omissis . . .

 

DELIBERA

 

 

1.   di confermare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

 

 

 

1

immobili a destinazione diversa da quella di abitazione principale (categorie A – B – C – D) e per le aree fabbricabili

7,00

2

abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel Comune di Magliano Sabina classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 (la medesima aliquota per le  pertinenze nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/02, di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/06 ed in una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/07, in base alla disciplina generale dettata dal Codice Civile.)

5,50

3

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado, che stabiliscono nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare

6,00

 

2.  di confermare per l’anno 2010 e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

 

 

 

 

1

abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel Comune di Magliano Sabina classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 (la medesima aliquota per le  pertinenze nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/02, di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/06 ed in una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/07, in base alla disciplina generale dettata dal Codice Civile.)

103,29

 

 

 

. . . omissis . . .