OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Legs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D.Legs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Legs.vo 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
-che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.u.e.l. di cui al D.Legs.vo n. 267/00, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
-che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Legs.vo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
per ciò che concerne l’I.C.I anno 2006:
la Legge Finanziaria, in deroga alle disposizioni dell’art. 3,comma3,della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, concedeva ulteriore proroga per esercitare gli atti di liquidazione e accertamento limitatamente all’annualità d’imposta 2000 e successive fino al 31/12/2005. Si pone in evidenza che l’Ufficio tributi del Settore ICI ha già operato per gli avvisi e le liquidazioni fino all’anno 2003;
- che è stata già apportata una modifica all’art. 5, comma 4, del D.Legs.vo 504/92 rispetto alla determinazione della rendita catastale; da considerare inoltre l’aliquota relativa alla prima casa, che non si applica alle pertinenze (resta la rivalutazione del 5% della rendita) ;
- resta fermo l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, che attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille;
- resta fermo l’art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari;
-per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
-le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- che nell’anno 2005, con atto consiliare n. 21 del 16/03/2005, l’aliquota fu aumentata dell’1 per mille e portata al 7 per mille;
- che nel presente Bilancio/2006 la predetta aliquota viene confermata al 7 per mille insieme alla detrazione per la prima casa in Euro 103,29, con una proiezione di un’entrata pari ad Euro 239.000,00;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Legs.vo n. 267/00;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
D E L I B E R A
1 - Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
2 - Di determinare l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 nella misura del 7 per mille;
3 – Di confermare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29;
4 - Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio comunale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5 – Di disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 16/04/2003, n. 3, pubblicata sulla G.U. 29/05/2003, n. 123, la richiesta di pubblicazione del presente atto, da inoltrare direttamente al predetto Ministero, tramite posta elettronica(dpf.federalismofiscale@finanze.it), corredata dalla presente deliberazione;
6 – Di comunicare, contestualmente all’affissione del presente atto, l’adozione dello stesso ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Legs.vo n. 267/00;
7 - Di dichiarare il presente provvedimento previa separata, successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. più volte citato.