C O M U N E D I R I E T I

ESTRATTO DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale N. 50 DEL 23/12/2008

OGGETTO: Imposta comunale sugli Immobili. Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2009.

1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito con modificazioni dalla L.126/2008, il quale all’art.1 prevede l'esenzione dal pagamento dell'ICI per la prima casa a decorrere dal 2008, ad eccezione delle abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

Considerato che:

- il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, "Legge Finanziaria 2007", il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale;

- il comma 169 dell’ art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." ;

Preso atto che la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 a decorrere dal 2008 è rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3 che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. da inviare, in via telematica, direttamente all'Ufficio Federalismo Fiscale, il quale provvederà ad inserire la parte dispositiva delle stesse, sul sito del Dipartimento ed a fornire alla Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo a ciascuna deliberazione;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dal punto 2 comma 53 dell'art. 3 L. 23.12.1996, n. 622, stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Dato atto che il gettito presunto derivante dall'applicazione dell'aliquota I.C.I. concorre ad assicurare il pareggio economico del bilancio di previsione 2009 ed il rispetto dei fondamentali principi di veridicità e chiarezza;

2

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs.267/2000;

D E L I B E R A

1) di dare atto che a decorrere dall’anno 2008 non deve più essere pagata l’ICI sull’abitazione principale come previsto dal Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito con modificazioni dalla L.126/2008, il quale all’art.1 prevede l'esenzione dal pagamento dell'ICI per la prima casa, ad esclusione delle abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

2) di approvare la seguente determinazione delle aliquote per l’anno 2009 dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

Descrizione tipologia unità immobiliare

Aliquota

per mille

unità immobiliare (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente a due sole pertinenze di categoria diversa: un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio).

5,00

abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

5,00

abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

5,00

unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.

7,00

abitazione locata con contratto registrato a soggetto non residente.

7,00

unità immobiliari contigue all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari.

7,00

immobili ad uso abitativo siti in località Monte Terminillo non locati e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze.

7,00

immobili ad uso abitativo e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze da soggetti residenti in altri Comuni.

7,00

immobili ad uso abitativo che sitrovino nelle condizioni di fatiscenza previste dall’art. 12 del vigente regolamento ICI.

7,00

unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, immobili ad uso abitativo non locati per i quali non

9,00

3) di applicare una detrazione di Euro 103,29 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo.