C O M U N E D I R I E T I
PROVINCIA DI RIETI
____________________
Aliquote ICI e addizionale IRPEF 2008
Il Comune di Rieti ha confermato per l’hanno 2008 le stesse aliquote ICI in vigore nel 2007, fatta salva, l’esenzione dell’unità immobiliare adibita a abitazione principale dal
soggetto passivo ICI, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9, così come
previsto dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93.
La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 16 giugno.
Resta invariata l’addizionale IRPEF pari allo 0,8%
D E L I B E R A
1) di determinare le aliquote per l’anno 2008 dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:
Descrizione tipologia unità immobiliare |
Aliquota per mille |
unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 (limitatamente ad due sole pertinenze di categoria diversa un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio). |
5,00 |
contribuente proprietario di un immobile nel Comune di Rieti e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa. |
5,00 |
contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata”. |
5,00 |
abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario. |
5,00 |
alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario. |
5,00 |
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. |
5,00 |
due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa. |
5,00 |
abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale. |
5,00 |
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici. |
5,00 |
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica. |
7,00 |
abitazione locata con contratto registrato a soggetto non residente. |
7,00 |
unità immobiliari contigue all’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. |
7,00 |
immobili ad uso abitativo siti in località Monte Terminillo non locati e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze. |
7,00 |
immobili ad uso abitativo e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze da soggetti residenti in altri Comuni. |
7,00 |
immobili ad uso abitativo che si trovino nelle condizioni di fatiscenza previste dall’art. 12 del vigente regolamento ICI. |
7,00 |
unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Rientrano in questa categoria tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione posseduti da soggetti residenti nel Comune di Rieti. |
9,00 |
terreni agricoli aree fabbricabili ed altri fabbricati. |
7,00 |
Abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3). |
4,90 |
2) di applicare, oltre alla detrazione introdotta dal comma 5 dell’art.1 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro:
a) una detrazione di Euro 103,29 :
- per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;
- per il contribuente proprietario di un immobile nel Comune di Rieti e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa;
- per il contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata”;
- per l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- per l’alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario;
- per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- per due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa.
b) una detrazione di € 154,94 per l’abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
- persone o nuclei familiari iscritti nell’albo dei beneficiari del Comune di Rieti che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale;
- persone titolari di solo reddito sociale e di quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale;
c) una detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale per le c.d. “famiglie numerose”, cioè nuclei familiari composto da 5 o più componenti, che abbiano un reddito complessivo lordo annuo non superiore ad €16.000,00.