DELIBERA C. C. N. 19 DEL 06.04.07
Vista le proposte come sopra trascritte ed emendate;
1) di determinare le aliquote per l’anno 2007 dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:
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Aliquota per mille |
unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 (limitatamente ad due sole pertinenze di categoria diversa un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio); |
5,00 |
contribuente proprietario di un immobile nel Comune di Rieti e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa; |
5,00 |
contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata”; |
5,00 |
abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; |
5,00 |
alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario; |
5,00 |
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; |
5,00 |
due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa. |
5,00 |
abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; |
5,00 |
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici. |
5,00 |
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; |
7,00 |
abitazione locata con contratto registrato a soggetto non residente; |
7,00 |
unità immobiliari contigue all’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari. |
7,00 |
immobili ad uso abitativo siti in località Monte Terminillo non locati e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze; |
7,00 |
immobili ad uso abitativo e tenuti a disposizione per i periodi di vacanze da soggetti residenti in altri Comuni; |
7,00 |
immobili ad uso abitativo che si trovino nelle condizioni di fatiscenza previste dall’art. 12 del vigente regolamento ICI; |
7,00 |
unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Rientrano in questa categoria tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione posseduti da soggetti residenti nel Comune di Rieti. |
9,00 |
terreni agricoli aree fabbricabili ed altri fabbricati. |
7,00 |
Abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3). |
4,90 |
2) di applicare una detrazione di Euro 103,29 :
- per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;
- per il contribuente proprietario di un immobile nel Comune di Rieti e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa;
- per il contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata”;
- per l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
- per l’alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario;
- per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- per due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa.
- persone o nuclei familiari iscritti nell’albo dei beneficiari del Comune di Rieti che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale;
- persone titolari di solo reddito sociale e di quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale;
4) di fissare in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale per le c.d. “famiglie numerose”, cioè nuclei familiari composto da 5 o più componenti, che abbiano un reddito complessivo lordo annuo non superiore ad €16.000,00.