Deliberazione n. 21 del 31.01.05

 

                         Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2005.

 

 

 

VISTO il Decreto Lgs. n° 504 del 30/12/92, che istituisce dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO il comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. n° 504/92 in base al quale l'aliquota è stabilita dal Comune con effetto per l'anno successivo;

 

VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n° 504/92 il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata  in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro devono essere adottate per ogni anno le aliquote ICI comprese tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

VISTO  il comma 4 dell'art. 2 Legge n. 431 del 09.12.98 il quale prevede che: "per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 i Comuni possono deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazioni principali immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I Comuni di cui all'art. 1 D.L. 30.12.88 n. 551 convertito con modificazioni nella legge n. 61 del 21.2.89 (ndr Comuni ad alta densità abitativa, compresi i Comuni capoluogo) per le stesse finalità di cui al 1' periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni";

 

VISTI, gli artt. 42 e 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 i quali stabiliscono la Giunta Comunale quale organo competente a deliberare le aliquote ICI;

 

VISTO il comma 1 dell’art. 4 del D.L. n° 437 dell’8/8/96 coordinato con la Legge di conversione n° 556 del 24/10/96, rispetto al quale i comuni possono applicare una aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

VISTO l’art. 59 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97 lettera e) rispetto al quale i comuni possono considerare abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della L.388/2000 il quale stabilisce  che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

 

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2004, n. 314 che differisce al 28 febbraio prossimo la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.03.2003 per le maggiori detrazioni concesse sull’abitazione principale posseduta da soggetti che si trovino in particolari situazioni di disagio economico;

 

RITENUTO di diversificare le aliquote articolandole al fine di privilegiare la prima casa, diminuendo, rispetto all’anno 2004, la relativa aliquota dal 5,9 per mille al 5,4 per mille;

 

CONSIDERATO che i minori introiti derivanti dalla suddetta diminuzione di aliquota potranno essere compensati aumentando l’aliquota, dal 7 per mille al 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

CONSIDERATE le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 e tenendo conto della condizione di pareggio dello stesso;

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

 

            Su proposta redatta a cura del dirigente del Settore Finanziario;

 

            Ad unanimità di voti espressi legalmente;

 

 

D E L I B E R A

1) di determinare le aliquote per l’anno 2005 dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:


a) aliquota  nella misura del 5,4 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 (limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio);

 

b) aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;

 

c) aliquota del 9  per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati nè altrimenti occupati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

2) di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

 

3) di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di € 103,29 e/o dell’aliquota ridotta nei casi previsti dal vigente Regolamento Comunale ICI;

 

4) di fissare in € 154,94 la detrazione per l’abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:

 

a)      persone o nuclei familiari iscritti nell’albo dei beneficiari del Comune di Rieti che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale;

b)      persone o nuclei familiari il cui reddito non sia superiore al “minimo vitale” identificato in  €.4.462,19;

c)      persone titolari di solo reddito sociale e di quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale;