OMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
DELIBERAZIONE DELLA
ATTO Nr. DATA
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2006.
L'anno DUEMILASEI il giorno del mese di MARZO alle ore nella sede comunale si è riunita la Giunta COMUNALE con l'intervento dei Signori:
PRES/ASS
AVICENNA RENATO - Sindaco
MEI SALVATORE - Assessore
FAVETTA ANTONINO - Assessore
MEI GIANFRANCO - Assessore
TOMASSI ENZO - Assessore
Presiede il Sig. AVICENNA RENATO
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Nicola tedeschi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
IL SINDACO AVICENNA RAG. RENATO
VISTO
-quanto disposto dall’art. 42, secondo comma, lettera f) del decreto legislativo 267/2000, ove è stabilito che spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, essendo la determinazione della aliquota ICI disposta con il presente atto, istituita dall’anno 1993 dall’art. 1 del D.to L.vo 30/12/1992, n° 504 e successive modifiche e integrazioni;
PREMESSO
-che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 del D.to L.vo 30/12/1992, n° 504, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall’anno 1993, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
-che ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 6 , l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e che nel caso di mancata adozione nei termini della deliberazione di determinazione, si applica l’aliquota del 4 per mille;
-che con deliberazione n° 61 adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, in data 27/02/1993, si provvide alla istituzione della imposta, determinando per l’anno 1993, l’aliquota nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 310 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/10/1993, l’aliquota ICI per l’anno 1994, veniva confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 304 adottata dalla G.C. nella seduta del 27/10/1994, l’aliquota ICI per l’anno 1995, veniva confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 300 adottata dalla G.C. nella seduta del 26/10/1995, l’aliquota ICI per l’anno 1996, veniva confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 11 adottata dal C.C. nella seduta del 27/02/1997, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 1997 venne confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 13 adottata dal G.C.. in data 27/02/1998, l’aliquota ICI per l’anno 1998 venne confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 182 adottata dal G..C. nella seduta del 18/12/1999, l'aliquota ICI per l'anno 1999 venne confermata nella misura unica del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 66 adottata dalla G.C. nella seduta del 29/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2000, venne confermata nella misura del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 27 adottata dalla G.C. nella seduta del 16/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2001, venne riconfermata nella misura del 6 per mille;
-che con deliberazione n° 17 adottata dalla G.C. in data 23/03/2002, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2002, venne rideterminata e stabilita nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati;
-che con deliberazione n° 10 adottata dalla G.C. in data 22/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2003 venne riconfermata nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati;
-che con deliberazione n° 19 adottata dalla G.C. in data 12/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2004 venne riconfermata nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati;
-che con deliberazione n° 33 adottata dalla G.C. in data 16/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, l’aliquota ICI per l’anno 2005 venne riconfermata nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati;
-che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1 della legge 23/12/2000, n° 388, che ha modificato il secondo comma dell’art. 10 del decreto legislativo 504/1992, il versamento viene effettuato in due rate, delle quali la prima, pari al 50% entro il 30 giugno e la seconda tra il 1° e il 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- che l’art 2 della legge finanziaria 311/2004 al 67° comma ha prorogato al 31/12/2005 i termini per l’accertamento dell’imposta scadenti al 31/12/2004 limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive;
PRESO ATTO
-che ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 legge 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n° 448, “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio , purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento “;
-che ai sensi di quanto disposto dal comma 155 della Legge 266 del 23/12/2005 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005, il termine per l’appaorvzione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno , 2006 è stato prorogato al 31/03/2006;
-che ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 . secondo comma, lettera f) del decreto legislativo 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
-che conseguentemente, la determinazione in materia di aliquota dell’ ICI, istituita dal 1° gennaio 1993 dal decreto legislativo 504/1992, essendo mera determinazione di aliquota, puo’ essere disposta dalla Giunta comunale;
-che in sede di predisposizione dello schema di bilancio, tenuto conto della circostanza che sono state iniziate le operazioni di accertamento e liquidazione dell’imposta relativamente agli anni pregressi, e tenuto altresi’ conto, in particolare, dei dati catastali in possesso dell’Ente per le verifiche medesime, e’ stata effettuata una stima del provento che consente, al momento, di mantenere invariata la aliquota del 5,50 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati;
PROPONE
Alla Giunta Comunale convocata nei modi di legge, come dichiara:
1. di recepire e far propria la premessa in narrativa;
2. di mantenere, per l’anno 2006, invariata l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 5,5 per mille per le abitazioni principali e al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
3. che l'entrata derivante dalla riscossione degli introiti è stimata in presunti € 71.000,00, afferente al solo anno 2006, ed è iscritta alla risorsa 1.01.0050 della gestione di competenza del bilancio di previsione;
IL SINDACO
AVICENNA RAG. RENATO
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA –
parere favorevole: Rag. Renato Avicenna
RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE
parere favorevole: Rag. Renato Avicenna
Vista la superiore proposta del Sindaco;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
Con i voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare integralmente la superiore proposta del Sindaco;
2) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, primo comma, del decreto legislativo 267/2000, la presente deliberazione verra’ affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
3) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del decreto legislativo 267/2000, contestualmente all’affissione, sara’ data comunicazione ai capigruppo consiliare in elenco della avvenuta adozione;
4) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; la presente deliberazione, diverra’ esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
5) Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58 del decreto legislativo 446/1997, della adozione della presente deliberazione sara’ data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, con le modalita’ stabilite dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13/02/1998.