Di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) già in vigore per l'anno precedente e precisamente:
A) aliquota ordinaria del 6,5 (seiecinquanta) per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;
B) aliquota del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;
di fissare nella misura minima di €. 103,29 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di Imposta comunale sugli immobili di Euro 51,65 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze come disciplinate dal comma 2, dell'art. 7 del regolamento comunale, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di una o più persone diversamente abili, come specificatamente descritta al comma 3, dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvata con deliberazione del C.C. n. 3 del 1.04.2004 e successive integrazioni e modificazioni;
di integrare l’art. 12 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di che trattasi, aggiungendo il seguente comma 3:
“3. I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad €. 5,00.”