1-     di confermare per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) già in vigore per l'anno precedente e precisamente:

A)    aliquota ordinaria del 6,5 (seiecinquanta) per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

B)     aliquota del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

2-     di fissare nella misura minima di €. 103,29 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

3-  E' riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di Imposta comunale sugli immobili di Euro 51,65 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze come disciplinate dal comma 2, dell'art. 7 del regolamento comunale, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità totale del 100%  o  ascritta alle prime quattro categorie della tabella A) allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A) allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, da allegare alla richiesta di godimento dell'agevolazione in questione;