Di confermare le stesse aliquote dell’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili,  già applicate nell’anno 2007, con effetto dal 1° gennaio 2008, che risultano essere:

- per tutti gli immobili, a qualsiasi uso destinati ed aree edificabili aliquota applicata 6 x 1.000

e, stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29  rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, oltre all’ulteriore detrazione del 1,33 x mille sulla base imponibile sino ad un massimo di € 200,00. La detrazione si applica a tutte le detrazioni ad eccezione delle categorie catastali A1 – A8 – A9 (art. 1 commi da 5 a7 L. 244/07 – finanziaria 2008).

 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi con seperata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l’urgenza del provvedere