DI determinare – per l’anno 2006 - l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. del 6 per mille per tutti gli immobili, a qualsiasi titolo destinati – aree edificabili insistenti sul territorio comunale, eccetto le esenzioni dovute per legge;

 

DI stabilire che l’imposta dovuta per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

 

 

 

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di prorieta’, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I^ e di quanto oggetto del Capo IV, nonche’ nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V^ sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

DI disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.