PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/04/2010

 

D E L I B E R A

 

Di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

 

Di confermare le aliquote dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 2010, come segue - :

 

I)                   L’aliquota da applicare ai fini dell’I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili - per i soggetti  passivi e per gli immobili è pari al 7 per mille, con effetto dal 1° Gennaio 2010;

II)                L’aliquota da applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli) con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) è pari al 5,5 per mille con effetto dal 1° Gennaio 2010;

III)             Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale(immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli) del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 129,11 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l’abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno stabilito residenza anagrafica;

IV)             Le unità immobiliare e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri),  concesse in uso gratuito da persone fisiche, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, rientrano nella fattispecie prevista  dalla deliberazione del  Consiglio dei Ministri, adottata in data 21 maggio 2008 e successivo D.L. n. 93 del 27 maggio 2008;

V)                L’aliquota da applicare per le unità immobiliari adibite ad attività, produttive, commerciali e studi professionali, ubicate nel centro storico  è pari al 4 per mille;

VI)             Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a, dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e dell’art 59 del D.Lgs n.446/97;

VII)          L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d‘inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

VIII)       Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

IX)             Si dà atto che nella determinazione della aliquote di cui al Capo I , II, III e IV e di quanto oggetto del Capo VI, nonché nella definizione della  detrazione di cui al Capo VII sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

X)                Si riserva l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

XI)             Di contenere le dinamiche fiscali legate alla nuova regolamentazione degli estimi catastali dei fabbricati;